Conti correnti e attività finanziarie estere
I conti correnti e gli investimenti esteri. Devo dichiararli ? Questa è una delle domande più frequenti che mi vengono fatte nel corso delle consulenze. E la risposta è sempre la stessa: SI ! Malgrado la disinformazione ed i luoghi comuni, occorre prendere atto che le normative internazionali sono profondamente cambiate nel corso dell’ultimo ventennio e che la Direttiva N 2011/16/UE sullo Scambio delle informazioni, prevede che ogni autorità nazionale debba inviare all’autorità competente, mediante uno scambio automatico, informazioni sulle seguenti categorie di reddito: Questo ha comportato, di fatto, l’abolizione del segreto bancario a livello comunitario, costrigendo i Paesi membri della UE che prevedono il segreto bancario, a non considerarlo come legittimo impedimento alla divulgazione delle informazioni in ambito comunitario. Scambio Delle Informazioni Con il Decreto di attuazione della Legge n. 95 del 2015, pubblicato il 28/12/2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato ha attuato la Direttiva n. 2014/107/UE, che in sostanza prevede lo scambio delle informazioni tra i Paesi membri dell’Unione Europea per quanto riguarda i conti esteri e le attività finanziarie. Le fasi del procedimento sono: Gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere i dati dei conti dei non residenti all’Amministrazione Finanziaria del proprio Paese, che entro il 30 settembre di ogni anno dovrà fare le rispettive comunicazioni alle Amministrazioni Finanziarie estere corrispondenti. Elenco degli Stati che effettuano scambio di Informazioni con l’Italia GIURISDIZIONE ANNO DI ADESIONE ALBANIA 2018 ANDORRA 2018 ANGUILLA 2017 ANTIGUA E BARBUDA 2018 ARGENTINA 2017 ARUBA 2018 AUSTRALIA 2018 AUSTRIA 2018 AZERBAIJAN 2018 BAHAMAS 2018 BAHRAIN 2018 BARBADOS 2017 BELGIUM 2017 BELIZE 2018 BERMUDA 2017 BRASILE 2018 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 2017 BRUNEI 2017 BULGARIA 2017 CANADA 2018 ISOLE CAYMAN 2017 CHILE 2018 REPUBBLICA CINESE 2018 COLOMBIA 2017 ISOLE COOK 2018 COSTA RICA 2018 CROAZIA 2017 CURACAO 2017 CIPRO 2017 REPUBBLICA CECA 2017 DANIMARCA 2017 ECUADOR 2017 ESTONIA 2017 ISOLE FAROE 2017 FINLANDIA 2017 FRANCIA 2017 GERMANIA 2017 GHANA 2018 GIBILTERRA 2017 GRECIA 2017 GROENLANDIA 2017 GRENADA 2018 GUERNSEY 2017 HONG KONG 2018 UNGHERIA 2017 ISLANDA 2017 INDIA 2017 INDONESIA 2018 IRLANDA 2017 ISRAELE 2018 ISOLA DI MAN 2017 JAPAN 2018 JERSEY 2017 KOREA 2017 KUWAIT 2018 LETTONIA 2017 LIBANO 2018 LIECHTENSTEIN 2017 LITUANIA 2017 LUSSEMBURGO 2017 MALESIA 2018 MALTA 2017 ISOLE MARSHALL 2018 MAURITIUS 2018 MESSICO 2017 PRINCIPATO DI MONACO 2018 MONTSERRAT 2017 NAURU 2018 OLANDA 2017 NUOVA ZELANDA 2018 NIGERIA 2019 NIUE 2017 NORVEGIA 2017 PAKISTAN 2018 PANAMA 2018 PERU’ 2019 POLONIA 2017 PORTOGALLO 2017 QATAR 2018 ROMANIA 2017 RUSSIA 2018 SAINT KITTS AND NEVIS 2018 SAINT LUCIA 2018 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 2018 SAMOA 2018 SAN MARINO 2017 ARABIA SAUDITA 2018 SAYCHELLES 2017 SINGAPORE 2018 SINT MAARTEN 2018 REPUBBLICA SLOVACCA 2017 SLOVENIA 2017 SUD AFRICA 2017 SPAGNA 2017 SVEZIA 2017 SVIZZERA 2018 TURCHIA 2018 ISOLE CAICOS 2017 EMIRATI ARABI UNITI 2018 REGNO UNITO 2018 URUGUAY 2018 VANUATU 2018 Come vedi, l’elenco dei paesi aderenti è davvero lungo e comprende anche quei paesi che da anni erano considerati “paradisi fiscali”. Quindi se hai un conto corrente estero o investimenti finanziari esteri quello che devi fare è rispettare la disciplina connessa al monitoraggio fiscale prevista dalla normativa italiana, sulle attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera. Questo comporta la verifica annua dell’obbligo o meno di segnalare le tue attività finanziarie estere nel quadro RW della tua dichiarazione dei redditi. Puoi chiedere al tuo commercialista quali sono i parametri. In caso di mancata compilazione, a seguto di una verifica, l’Agenzia potrà inviarti o una lettera di compliance, invitandoti ad aderire tramite il ravvedimento operoso (nel caso in cui tu abbia già presentato la dichiarazione senza la compliazione del quadro RW) oppure potrà notificarti un accertamento con adesione ( nel caso in cui tu non abbia presentato la dichiarazione dei redditi). Costituire una società all’estero e pianificare la propria fiscalità non è così facile come molti vi fanno credere, perché prevede la conoscenza e l’integrazione di complesse norme internazionali. Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime. Per questo motivo sono lieto di presentarti “Estero Sicuro” – il libro che può cambiare radicalmente il tuo approccio alla fiscalità internazionale. 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