Costi indeducibili? Sono utili non distribuiti
Veramente facciamo fatica a comprendere se la Giustizia Tributaria in Italia sia davvero super partes, o se l’ago della bilancia penda clamorosamente dalla parte dell’Amministrazione Finanziaria, perchè viceversa non si riesce a dare una spiegazione alla tendenza pro-Amministrazione alla quale ormai siamo tristemente abituati.
L’ultima clamorosa novità la riporta un’Ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 25501 del 12 novembre 2020, respingendo il ricorso del contribuente, confermando quindi la tesi già espressa nel corso del giudizio davanti alla Commissione Regionale.
In sostanza questa Ordinanza stabilisce che, nelle società a ristretta base partecipativa ( circa il 90 % delle PMI italiane ) si presumono distribuiti ai soci anche i maggiori redditi occulti della società derivanti dal recupero dei costi ritenuti indeducibili.
Nel motivare il suo operato la Cassazione, ricorda come la giurisprudenza consolidata abbia, nel caso di società a ristretta base partecipativa, ove sia stata accertata la partecipazione a redditi societari non contabilizzati. abbia definitivamente sposato l’orientamento secondo il quale opera la distribuzione della loro distribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
Sinceramente chi scrive non condivide questa impostazione. I costi indeducibili sono per loro natura costi assolutamente neutri, essendo appunto indeducibili dal reddito d’impresa e quindi non concorrendo in alcun modo a variare la base imponibile. Si tiene peraltro a precisare che tra i costi fiscalmente ritenuti indeducibili, a rigor di logica, il 90% rientra tra le spese effettivamente sostenute per l’attività d’impresa che invece a causa della stringente normativa italiana non vengono riconosciuti, a differenza di tanti altri Paesi, dove invece questi costi concorrono, a pieno titolo, alla formazione della base imponibile.
Quindi, oltre il danno anche la beffa!
Sinceramente non si capice come la contestazione di costi indeducibili (a meno che non si stia parlando di un supermercato che compra un’imbarcazione) non può essere imputata a utili extracontabili, non avendo quelle spese sostenute dato luogo ad alcun tipo di reddito spettante al socio, sopratutto se sono spese effettivamente relative al contesto economico in cui opera l’azienda e quindi alla stessa riconducibili, ma non deducibili solo in virtù della normativa fiscale.
Purtroppo la normativa fiscale italiana, nel gioco al massacro verso il contribuente non fa sconti e non ci sono davvero speranze perchè la tendenza vada a migliorare.
Quando i nostri Clienti creano all’estero la loro società, vedono immediatamente le varie differenze. Aldilà del Tax Rate, che come abbiamo avuto modo di dire diverse volte non è l’elemento preponderante, ma sopratutto nella deducibilità dei costi che fa si che a parità di imposizione fiscale la base imponibile su cui calcolarlo sia più bassa.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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