G.E.I.E. – Gruppo Economico di Interesse Europeo
Un Gruppo europeo di interesse economico, in acronimo GEIE, ( in inglese EEIG – European Economic Interest Grouping ) è una figura creata nell’ordinamento europeo con il regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985.
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Si tratta di una figura giuridica proposta dall’Unione Europea avendo come riferimento il francese GIE (groupement d’intérêt économique) con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di almeno due paesi appartenenti all’Unione. Nelle intenzioni dei legislatori europei, questo dovrebbe permettere a piccole e medie imprese di poter partecipare a progetti più grandi di quanto le loro dimensioni permetterebbero.
Tuttavia il fine del GEIE non è quello di ottenere un profitto, per quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio alle attività delle imprese europee che lo costituiscono.
Caratteristica principale di un GEIE è che deve essere costituito da aziende di almeno due paesi appartenenti all’Unione europea mentre non è permesso ad aziende di paesi terzi di partecipare; inoltre, al momento della costituzione, si può decidere se dare o meno una scadenza predeterminata al GEIE.
Il legislatore europeo al riguardo lascia notevoli spazi di autonomia in cui operare. Ciò perché i singoli Stati avrebbero dovuto uniformare questo nuovo tipo di soggetto a quelli già esistenti nelle varie legislazioni interne. Così in alcuni stati, come la Francia, i GEIE sono stati assimilati a enti nazionali con le medesime caratteristiche (i citati GIE); altrove sono stati istituiti appositamente dei gruppi nazionali di interesse economico. Ovviamente questo ha comportato che le normative relative ai GEIE differissero anche di molto da stato a stato. In ogni caso, un GEIE è sottoposto alla giurisprudenza dello Stato in cui è situata la sede che, per questo motivo, deve essere dichiarata nell’atto costitutivo pena l’invalidità della costituzione stessa.
Il GEIE, acronimo del Gruppo Economico di Interesse Europeo, è uno strumento giuridico rivoluzionario che permette alle PMI di diversi Stati Europei di cooperare fra loro e moltiplicare in tal modo il loro peso. Lo possiamo immaginare come un’associazione tra PMI di carattere europeo.
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Con questo strumento si inizia a dar vita al “diritto commerciale europeo” che potrà essere affiancato a quello dei singoli Stati Europei. Il GEIE è un centro di imputazione di rapporti giuridici con una struttura elastica e leggera, che permette ai partecipanti l’indipendenza economica e giuridica e ha un unico fine: quello di agevolare e sviluppare attività economica dei suoi membri.
Attualmente il GEIE è l’unico strumento giuridico di cooperazione presente in Europa che permette una buona cooperazione tra PMI Europee ed essendo dotato di una capacità giuridica autonoma, conferisce potere di contrattazione e di rappresentanza più forte di quello che avrebbe ogni impresa singolarmente.
Il GEIE nel dettaglio
Caratteristica principale del GEIE
Non ha come obiettivo quello di creare profitti per se stesso, ma ha quello di creare profitto per i suoi membri attraverso la cooperazione transnazionale.
I riferimenti normativi sono:
- Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985;
- D. Lgs 23 luglio 1991, n.240
Costituzione del GEIE
Deve rispettare l’ordinamento giuridico comunitario, anche se quest’ultimo rinvia alle legislazioni nazionali. Esso si colloca tra due tipologie di aggregazione:
- Società e Associazione
- Consorzio Internazionale e Joint-Venture
Quello che più si avvicina nel nostro ordinamento è il “consorzio con attività esterna”, con notevoli differenze nella responsabilità dei membri, la composizione del gruppo, i poteri degli amministratori, il regime pubblicitario e la liquidazione.
Il GEIE è costituito mediate la sottoscrizione di un “contratto con scrittura privata autenticata da un notaio” tra società di capitali o società di persone o lavoratori autonomi appartenenti almeno a 2 Stati Europei diversi, con soggettività giuridica presso lo Stato in cui ha fissato la sede.
Nel contratto di costituzione deve essere riportato:
- Denominazione del Gruppo con riportato Gruppo Economico di Interesse Europeo;
- La sede del GEIE;
- L’oggetto del GEIE;
- L’indicazione analitica delle aziende partecipanti;
- La durata del GEIE se questi non è a tempo indeterminato.
Si ricorda che la sede, con decisione dell’Assemblea dei membri può essere sempre spostata in altro Stato Europeo sempre soggetto a deposito e pubblicazione.
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Organi del GEIE
- Il collegio dei membri;
- L’amministratore (persona fisica o giuridica);
- Eventuali altri organi.
Pubblicità ed Iscrizione
Il regime di iscrizione e di pubblicità è molto rigido, ecco i passaggi generali:
- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del “contratto redatto con scrittura privata autenticata”, gli amministratori devono chiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese;
- Entro 30 giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese gli amministratori devono richiedere la pubblicazione integrale presso la Gazzetta Ufficiale;
- Entro 30 giorni dalla pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale devono essere trasmessi gli atti all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.
Contabilità e Bilancio
Le regole sono identiche a quelle dei consorzi, vedi l’articolo 2214 del Codice Civile. Quindi gli amministratori devono redigere un conto economico e stato patrimoniale, sottoporlo ad approvazione del collegio dei membri e depositarlo alla Registro delle Imprese.
Scioglimento e Liquidazione del GEIE
Può essere sciolto per decisione del collegio dei membri, per decisione del Giudice, perché ha raggiunto lo scopo, perché è impossibilitato a raggiungere lo scopo o perché è decorso il termine fissato. Lo scioglimento è regolato dall’art. 2275 e successivi del Codice Civile.
In materia di fiscalità diretta, la norma da cui prendere le mosse è quella dettata dall’articolo 40 del regolamento, a mente del quale “il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri”.
Se ne deduce che la disciplina fiscale del GEIE è ispirata al principio di trasparenza, in virtù del quale il risultato dell’attività, sotto il profilo tributario, non rileva quale reddito del GEIE, bensì quale reddito dei singoli partecipanti, venendo di conseguenza tassato in campo agli stessi.
L’articolo 21 del Regolamento conferma quanto appena detto, stabilendo che “i profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali. I membri del gruppo contribuiscono al saldo dell’eccedenza delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza di questo, in parti uguali”.
L’articolo 11 Dlgs 240/1991, ponendosi nel solco tracciato dalla normativa europea, ribadisce che il Geie non è autonomo soggetto d’imposta. Il comma 1 della disposizione de qua, infatti, espressamente prevede che il Geie non è soggetto all’Irpef, all’Ires e all’Irap.
Pertanto, il meccanismo della tassazione per trasparenza si applica non solo in materia di Irpef e Ires, ma anche con riguardo all’Irap.
Ne deriva, quindi, che il reddito (o la perdita) prodotto dal Geie (e determinato in base alle specifiche disposizioni relative ai singoli tributi) deve essere imputato a ciascun membro del gruppo “indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali”.
Il reddito imputato ai membri può essere, a seconda del tipo di attività esercitata dal Geie, reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo.
Si è già avuto modo di ricordare che, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 240/1991, “il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta”.
Il comma 3 dell’articolo 11 stabilisce, inoltre, che il Geie è obbligato a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo, ai sensi del titolo III del Dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Di conseguenza, il Geie, in quanto sostituto d’imposta, è tenuto anche a presentare il modello 770.
Il comma 5 dell’articolo 11 prevede che “le ritenute subite dal Geie sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall’imposta personale dovuta da ciascun membro”.
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Dalla lettura del comma 2 dell’articolo 11 si evince che, sebbene non sia autonomo soggetto d’imposta, il Geie è comunque soggetto passivo ai fini dell’accertamento.
La disposizione in commento, infatti, stabilisce che, al solo scopo di determinare il reddito imponibile spettante a ciascun membro, “il Geie residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap”.
Si ricordi che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 11, sono soggetti a tassazione (Irpef o Ires) i membri residenti di un Geie non residente (privo di stabile organizzazione in Italia), per la parte di reddito loro imputata e in relazione alla natura del reddito stesso.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, il comma 2, lettera c), dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997, espressamente stabilisce che il Geie non è soggetto passivo d’imposta. Come detto, infatti, l’imposta è dovuta dai singoli partecipanti.
Tuttavia, il Geie è comunque tenuto alla determinazione della base imponibile al fine di consentirne l’attribuzione ai soci. A tal proposito, l’articolo 13 del Dlgs 446/1997 prevede che il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 5 (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali) ed è imputato a ciascun membro:
- nella proporzione prevista dal contratto di gruppo
- o, in mancanza, in parti uguali.
La medesima disposizione chiarisce che “il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell’articolo 4, comma 2”.
Il comma 2 dell’articolo 13, inoltre, stabilisce che “nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20” in materia di dichiarazione dei soggetti passivi e di obblighi contabili.
Infine, ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell’imposta dovuta sul valore prodotto (articolo 13, comma 3, Dlgs 446/1997).
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