GEIE – Conferimento di azienda
Nei precedenti articoli GEIE – Aspetti costitutivi e legali , GEIE – Aspetti fiscali, abbiamo offerto al lettore un ampio spettro delle nozioni civilistiche e fiscali di questo straordinario strumento giuridico. Con l’articolo GEIE – Perchè scegliere la Bulgaria , abbiamo spiegato perché la Bulgaria a nostro avviso è il Paese, all’interno della Unione Europea, ideale per la costituzione del GEIE.
Abbiamo continuato il nostro viaggio all’interno del mondo del GEIE con l’articolo sul conferimento degli immobili GEIE ed imposte sugli immobili
Con l’articolo odierno, vogliamo informare il lettore su quali siano gli indiscutibili vantaggio per il conferimento/apporto di aziende o rami di azienda all’interno di un GEIE.
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I conferimenti d’azienda, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, sono qualificate, in ambito Iva, come operazioni escluse (o fuori campo) dall’ambito di applicazione dell’Iva.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, a fronte dell’esclusione dall’IVA, dovrebbe scattare il cd. principio di alternatività con l’imposta di registro (nonché con le ipotecarie e catastali) , con applicazione di quest’ultima in misura proporzionale.
Per il conferimento d’azienda, pur a fronte della mancata applicazione dell’IVA, art. 4, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, si rende applicabile in ogni caso l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200, anche se nel compendio aziendale conferito sono presenti beni immobili.
In base all’articolo 4 della tariffa allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, le imposte ipotecarie e catastali, per ogni conferimento di azienda, si applicano nella misura fissa. Con un’ampia formulazione idonea a ricomprendere ogni e qualsiasi conferimento aziendale di società ed enti diversi la norma parla genericamente di «conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa».
Quindi, per il conferimento d’azienda il cui patrimonio comprenda anche un bene immobile, ai fini dell’imposizione indiretta, è dovuta:
- l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200;
- euro 200 ciascuna per imposta ipotecaria e catastale.
Conferimento di azienda da parte di società od enti
Ai sensi dell’articolo 4, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, sono soggetti ad imposta fissa di registro i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, fatti da una società ad altra società esistente o da costituire, ovvero posti in essere da enti diversi dalle società, purché, in base al primo comma dello stesso articolo, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola.
Come chiarito con la circolare ministeriale 10 giugno 1986 n. 37, parte n. 23, nel commento all’art. 50 del t.u. sull’imposta di registro, la legge, nell’equiparare alle aziende i complessi aziendali, «non esige più il requisito che i rami dell’impresa pertinenti a tali complessi siano gestiti distintamente e con contabilità separata, come richiedeva il previgente d.p.r. n. 634/1972».
La legge contempla tutte le ipotesi di conferimento della proprietà di aziende o rami di azienda, sia i conferimenti effettuati in sede di costituzione della società, sia quelli effettuati in società già esistente, a seguito di aumento di capitale.
Sotto il profilo soggettivo, si fa espresso riferimento ai conferimenti da società a società (ovviamente di qualsiasi tipo ed oggetto), ed alle analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società (a favore, ovviamente, sia di altri enti che di società).
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La direttiva CEE 69/335 del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, dispone l’inapplicabilità dell’imposta proporzionale sui conferimenti agli atti societari che comportino il conferimento da parte di una o più società della totalità dei loro patrimoni o di uno o più rami della loro attività ad una o più società esistenti o in via di costituzione. La Corte di giustizia CEE 13 febbraio 1996, Cause riunite C-197/94 e C-252/94, chiamata a giudicare in merito all’Art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE, ha deciso che: l’ art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificato dalla direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE, che fissa le aliquote comuni dell’ imposta sui conferimenti, applicabile dal 1 gennaio 1976, e successivamente dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, applicabile dal 1 gennaio 1986, osta all’ applicazione di una normativa nazionale.
L’articolo 4, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 deve essere interpretato in senso estensivo, in considerazione dei principi comunitari, volti a favorire in generale i processi di concentrazione e ristrutturazione aziendale. Devono quindi esservi ricomprese le operazioni di conferimento da società a società, da società ad enti diversi, da enti diversi a società, da enti ad enti.
Dal coordinamento della disposizione in oggetto con quella contenuta nella nota IV all’art. 4 della tariffa, parte prima, nonché con quella contenuta nella lettera a), numero 3), del medesimo art. 4, emerge che l’imposta di registro in misura fissa si applica a tutti i conferimenti in società o enti, a prescindere dalla circostanza che la società conferitaria abbia la propria sede sia in Italia che all’estero.
Conferimento di azienda da parte di imprenditore individuale
L’art. 4, lettera a), n. 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986, assoggetta ad imposta fissa di registro il conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa. La disposizione equipara sostanzialmente i conferimenti effettuati da imprenditore individuale a quelli effettuati da società ed altri enti,pur rimanendo, comunque, le due fattispecie formalmente disciplinate da due norme distinte, contenute rispettivamente:
- nel n. 3 della lettera a) dell’art. 4 della tariffa;
- nella lettera b), dell’art. 4 della tariffa.
Conferimento in Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)
Il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto all‘art. 4 della tariffa (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g): atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)
Come si è detto, in base all’articolo 4 della tariffa allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, le imposte ipotecarie e catastali, per ogni conferimento di azienda, si applicano nella misura fissa. Con un’ampia formulazione idonea a ricomprendere ogni e qualsiasi conferimento aziendale di società ed enti diversi la norma parla genericamente di «conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa».
Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240stabilisce che: “Gli atti di trasferimento di proprieta’ di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.
Quindi, per il conferimento d’azienda, il cui patrimonio comprenda anche un bene immobile, in un GEIE, ai fini dell’imposizione indiretta, è dovuta:
- l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200;
- euro 200 ciascuna per imposta ipotecaria e catastale.
Nessuna particolare disciplina è invece prevista per l’imposta di bollo, che è dovuta nella misura ordinaria.
La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.
Per quanto attiene i GEIE non residenti,
- essendo il GEIE previsto dall’ordinamento UE,
- non facendo distinzione la normativa nazionale in oggetto tra GEIE residenti nel territorio dello Stato e non,
si ritiene che i vantaggi su esposti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali possano essere applicati a GEIE non residenti in Italia.
Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero.
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