GEIE ed imposte sugli immobili
Nei precedenti articoli GEIE – Aspetti costitutivi e legali , GEIE – Aspetti fiscali, abbiamo offerto al lettore un ampio spettro delle nozioni civilistiche e fiscali di questo straordinario strumento giuridico. Con l’articolo GEIE – Perchè scegliere la Bulgaria , abbiamo spiegato perché la Bulgaria a nostro avviso è il Paese, all’interno della Unione Europea, ideale per la costituzione del GEIE.
Con l’articolo odierno, vogliamo informare il lettore su quali siano gli indiscutibili vantaggio per il conferimento/apporto di immobili o di denaro all’interno del GEIE, ai fini delle imposte indirette.
Nella fattispecie, il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto all‘art. 4 della tariffa, parte prima, “Atti soggetti a registrazione in termine fisso”. Atti societari, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g): atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)
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Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240 stabilisce che:”Gli atti di trasferimento di proprietè di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.
Secondo l’interpretazione maggioritaria, gli atti propri del GEIE per i quali si può usufruire dell’imposta di registro in misura fissa, sono quegli elencati nell’‘art. 4 della tariffa, parte prima,, allegata al T.U. dell’imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, dunque, costituzioni, aumenti di capitali o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, fusioni, scissioni, trasformazioni, etc…
La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.
Ora c’è da considerare che per gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi mentre per l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale siamo in presenza di un preciso dettato in base al terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240, il quale stabilisce che scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa, per quanto riguarda l’imposta di registro che grava sui suddetti atti, la misura della stessa è soggetta ad interpretazione.
Il grande vantaggio del GEIE, con riferimento gli atti di compravendita di immobili, consiste nell’applicazione dell’imposta ipotecaria di trascrizione e dell’imposta catastale in misura fissa.
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Nel caso di acquisto di beni da un privato, pertanto il GEIE permette un importante risparmio in termini di imposta. Ovviamente tale risparmio viene vanificato nel caso di acquisto assoggettato a IVA.
ll GEIE, rappresenta un ottima soluzione, per esempio,
- ove rivesta la funzione di trustee, in sede di istituzione di un trust, per il conferimento di beni immobili e/o registrati, poiché detti conferimenti sconterebbero € 200 di imposta catastale, € 200 di imposta ipotecaria e € 200 di imposta di registro,
- come intestatario di aziende e/o beni immobili soggetti allo stesso trattamento fiscale.
Un’interpretazione più ampia ricomprende tra gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, soggetti all’imposta di registro in misura fissa, anche tutti quegli atti che comportano il trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diretti reali di godimento sugli stessi.
In pratica, in base a questa interpretazione, per conferire o trasferire a titolo gratuito o oneroso un immobile al GEIE, si pagano solo € 200 di imposta catastale, € 200 di imposta ipotecaria e € 200 di imposta di registro.
Per quanto attiene i GEIE non residenti,
- essendo il GEIE previsto dall’ordinamento UE
- non facendo distinzione la normativa nazionale in oggetto tra GEIE residenti nel territorio dello Stato e non
si ritiene che i vantaggi su esposti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali possano essere applicati a GEIE non residenti in Italia.
Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero.
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