CRS – Common Reporting Standard
Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, o per semplificare una disposizione vincolante sviluppata dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali dei Paesi aderenti, e rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti in altre Giurisdizioni, In questo blog, abbiamo trattato più volte l’argomento del CRS, negli articoli Bahamas e Saint Kitts fuori dalla black list della UE, Portorico e conti correnti off shore , FATCA: prima condanna e Black list UE – Mancano gli USA In Italia il CRS trova la sua applicazione all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019 che ha modificato l’allegato D al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della Legge 18 giugno 2015 , n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico delle informazioni su conti finanziari. Senza volersi perdere nell’elencazione dei vari provvedimenti giuridici che hanno introdotto il CRS nel nostro Paese, proviamo a spiegare ai nostri lettori, con parole chiare cos’è e cosa comporta l’adesione dell’Italia e della maggior parte dei Paesi del mondo al CRS ( USA esclusi – a tal proposito vedi l’articolo Black list UE – Mancano gli USA) . L’applicazione del CRS prevede lo scambio automatico delle informazioni finanziarie ( conti correnti, investimenti, titoli di Stato, ecc.. ) tra i Paesi aderenti. Quindi, sintetizzando al massimo, qualsiasi conto corrente, investimento, possesso di titoli di Stato, ed altre informazioni correlate, detenuti da una persona fisica o giuridica di una delle Giurisdizioni aderenti al CRS, in un altra Giurisdizione aderente al CRS, verrà comunicata in automatico all’autorità fiscale del Paese di residenza della persona fisica o giuridica. Ci spieghiamo meglio: se aprite un conto corrente all’estero, sia come persona fisica che come persona giuridica ( della quale siete amministratore ) e siete residenti in Italia o in uno dei Paesi che aderiscono al CRS, la Banca dovrà inviare in automatico la comunicazione all’Agenzia fiscale del vostro Paese di residenza. Nell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 sono elencate le informazioni oggetto di comunicazione. L’elenco dei Paesi aderenti al CRS viene costantemente aggiornato e la versione più recente è quella di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019, i cui Paesi sono riportati nella tabella seguente “N. GIURISDIZIONI 1 ALBANIA 2 ANDORRA 3 ANGUILLA 4 ANTIGUA E BARBUDA 5 ARABIA SAUDITA 6 ARGENTINA 7 ARUBA 8 AUSTRALIA 9 AUSTRIA 10 AZERBAIJAN 11 BARBADOS 12 BAHAMAS 13 BAHRAIN 14 BELGIO 15 BELIZE 16 BERMUDA 17 BONAIRE 18 BRASILE 19 BULGARIA 20 CANADA 21 CILE 22 CIPRO 23 COLOMBIA 24 COREA 25 COSTA RICA 26 CROAZIA 27 CURAÇAO 28 DANIMARCA 29 EMIRATI ARABI UNITI 30 ESTONIA 31 FEDERAZIONE RUSSA 32 FINLANDIA* 33 FRANCIA** 34 GERMANIA 35 GHANA 36 GIAPPONE 37 GIBILTERRA 38 GRECIA 39 GRENADA 40 GROENLANDIA 41 GUERNSEY 42 HONG KONG 43 INDIA 44 INDONESIA 45 IRLANDA 46 ISLANDA 47 ISOLA DI MAN 48 ISOLE CAYMAN 49 ISOLE COOK 50 ISOLE FAROE 51 ISOLE MARSHALL 52 ISOLE TURKS E CAICOS 53 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 54 ISRAELE 55 JERSEY 56 KUWAIT 57 LETTONIA 58 LIBANO 59 LIECHTENSTEIN 60 LITUANIA 61 LUSSEMBURGO 62 MACAO 63 MALESIA 64 MALTA 65 MAURITIUS 66 MESSICO 67 MONACO 68 MONSERRAT 69 NAURU 70 NIGERIA 71 NIUE 72 NORVEGIA 73 NUOVA ZELANDA 74 PAESI BASSI 75 PAKISTAN 76 PANAMA 77 POLONIA 78 PORTOGALLO*** 79 QATAR 80 REGNO UNITO 81 REPUBBLICA CECA 82 REPUBBLICA POPOLARE CINESE 83 REPUBBLICA SLOVACCA 84 ROMANIA 85 SABA 86 SAINT KITTS E NEVIS 87 SAINT LUCIA 88 SAINT VINCENT E GRENADINES 89 SAMOA 90 SAN MARINO 91 SEYCHELLES 92 SINGAPORE 93 SINT EUSTATIUS 94 SINT MAARTEN 95 SLOVENIA 96 SPAGNA**** 97 SUDAFRICA 98 SVEZIA 99 SVIZZERA 100 TURCHIA 101 UNGHERIA 102 URUGUAY 103 VANUATU —* Include: Isole Åland.** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy. *** Include: Azzorre e Madera. **** Include: Isole Canarie.”. Quindi non abboccate a chi vi promette ANONIMATO, CONTI CORRENTI ANONIMI O peggio SEGRETI, CARTE DI CREDITO ANONIME, SEGRETO BANCARIO, ecc.. Stanno semplicemente cercando di truffarvi ! Verificate sempre la Giurisdizione dove vi propongono l’apertura del conto ! Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime. Per questo motivo sono lieto di presentarti “Estero Sicuro” – il libro che può cambiare radicalmente il tuo approccio alla fiscalità internazionale. 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