FACTA e CRS – Perchè devi conoscerli
Il mondo bancario e della fiscalità internazionale è profondamente mutato nel corso dell’ultimo decennio. I vari governi di tutto il mondo per contrastare la lotta all’evasione, ma soprattutto al riciclaggio ed al finanziamento di attività criminali o di terrorismo, hanno posto in essere una serie di controlli e di banche dati, finalizzati a verificare che i flussi, i trasferimenti di somme da una parte all’altra del globo, abbiano sempre un fine lecito e che il beneficiario finale di questi flussi sia identificabile.
Abbiamo quindi assistito alla caduta di roccaforti della privacy bancaria come la Svizzera e come altri “Paradisi fiscali bancari” situati nel mezzo dell’Oceano Pacifico, che hanno dovuto soggiacere alle pressioni delle organizzazioni internazionali come l’OCSE o alle richieste dei singoli Governi (USA).
Cercando sempre di utilizzare un linguaggio comprensibile anche a chi non è “ addetto ai lavori” possiamo sintetizzare definendo il concetto che le nuove regole a cui bisogna attenersi sono quelle dettate dal FACTA ( USA ) e dal CRS ( resto del mondo ).
Il Foreign Account Tax Compliance (“FATCA”) è una legge federale degli Stati Uniti varata dal Congresso americano nel 2010. In virtù di tale normativa, gli Stati Uniti hanno imposto agli istituti finanziari di altri paesi di trasmettere informazioni di carattere finanziario aventi ad oggetto i conti correnti detenuti all’estero da parte di “Soggetti Statunitensi”.
Inoltre, gli Stati Uniti hanno progressivamente adottato accordi bilaterali con 113 paesi, dando maggiore attuazione alla normativa FATCA, prevedendo anche per gli Stati Uniti obblighi di scambio di informazioni con riferimento ai conti correnti detenuti in territorio americano da parte di soggetti residenti in altre giurisdizioni con accordi bilaterali. Tali accordi sono stati strutturati secondo un duplice modello e, a seconda della tipologia adottata, sanciscono obblighi differenti per i paesi firmatari. Nello specifico, è possibile trovare Intergovernmental Agreements di tipo 1 (IGA 1) che si basano su uno scambio di informazioni reciproco ed automatico, e di tipo 2 (IGA 2) che prevedono un flusso univoco di informazioni verso gli Stati Uniti. 99 paesi hanno stipulato con gli Stati Uniti accordi IGA 1, mentre solo 14 accordi IGA 2.
Il 10 gennaio 2014 l’Italia ha stipulato con gli Stati Uniti un accordo intergovernativo IGA 1 che è entrato in vigore il 1° luglio 2014 ed è stato ratificato con la Legge n. 95/2015.
La nascita del FATCA ha posto le basi per una nuova serie di accordi anche su base sovranazionale. Oltre all’accordo bilaterale con gli Stati Uniti, l’Italia figura tra i paesi che hanno aderito al Common Reporting Standard (“CRS”) elaborato nel 2014 dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“OCSE”), la più importante organizzazione economica internazionale, ed introdotto dalla Direttiva 2014/107/UE.
Si può affermare che gli accordi CRS rappresentino una sorta di FATCA su scala globale e, ad oggi, 105 paesi vi hanno aderito. A tal proposito, si rammenta che gli Stati Uniti non rientrano tra i paesi aderenti agli accordi CRS: tra le principali motivazioni sottostanti alla mancata adesione, vi è quella di aver già implementato uno standard di scambio delle informazioni attraverso la normativa FATCA.
Le informazioni oggetto di scambio.
- FATCA:
Come anticipato, la normativa FATCA e il rispettivo IGA 1 hanno introdotto tra Stati Uniti e Italia uno scambio di informazioni finanziarie su base reciproca ed automatica con però alcune distinzioni drastiche.
I “soggetti statunitensi” rientranti nel FATCA, ovvero quei soggetti nei confronti dei quali gli istituti finanziari italiani hanno doveri di reporting, includono tutti coloro che presentano un “indizio” di collegamento con gli Stati Uniti, ossia non soltanto i cittadini e i residenti, ma anche coloro che semplicemente dispongono di un indirizzo di residenza o postale negli Stati Uniti, di un numero telefonico americano o coloro i quali devono indirizzare un pagamento ad un conto americano (“Soggetti Statunitensi”). Tra questi soggetti, la normativa include sia individui che soggetti giuridici organizzati ai sensi della legge degli Stati Uniti (l’accordo in vigore tra Italia e Stati Uniti menziona “U.S. citizen or residential individual, a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States […]). Inoltre, qualora un conto corrente bancario risulti formalmente intestato ad un soggetto giuridico organizzato in una giurisdizione terza rispetto agli Stati Uniti, l’istituto finanziario italiano adotterà un attento procedimento di due diligence nei confronti del soggetto giuridico di riferimento volto a determinare se i beneficiari economici (“final beneficial owners”) e/o i soggetti che esercitano un potere di controllo sull’entità di riferimento (“controlling persons”) sono americani e/o presentano anche solo un indizio di collegamento con gli Stati Uniti. Anche in questo caso, infatti, troverà applicazione la normativa FATCA.
Diversamente, le banche statunitensi sono tenute a fornire informazioni solo su persone fisiche indicate o identificate dalla banca come titolari del conto in oggetto (l’accordo tra Italia e Stati Uniti parla di “any person that is resident of Italy and is an account holder of the account”). Pertanto, una persona, diversa da un istituto finanziario, in possesso di un conto a beneficio o conto di un’altra persona in qualità di agente, depositario, intestatario, firmatario, consulente o intermediario, non è considerata quale titolare del conto ai fini dell’accordo in oggetto, essendo tale altra persona trattata come effettiva titolare del conto. Inoltre, l’accordo in esame non disciplina l’ipotesi in cui il conto corrente sia intestato ad un soggetto giuridico in quanto non si fa riferimento al final beneficial owner.
Dal punto di vista pratico, gli istituti finanziari italiani sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai titolari e ai conti correnti di Soggetti Statunitensi, ai fini della loro successiva trasmissione all’Internal Revenue Service (IRS). Le banche statunitensi trasmettono invece i dati all’IRS che procederà all’invio all’Agenzia delle Entrate italiana.
Altro indice di disparità tra Stati Uniti e Italia è quello che riguarda la sanzione che i primi applicano agli istituti finanziari italiani che non si conformano alle disposizioni FATCA (ovvero alle banche che non hanno ottenuto un Global Intermediary Identification Number “GIIN” dal sistema di registrazione FATCA). Tale sanzione consiste in una ritenuta alla fonte pari al 30% di tutti i pagamenti che la banca estera riceve da fonti statunitensi (c.d. “U.S.-source payments”). Al contrario, una penalità analoga non è prevista qualora siano gli Stati Uniti a non conformarsi alle disposizioni FATCA, comprovando la già anticipata diversità di trattamento tra le parti dell’accordo.
- CRS:
Ci siamo già occupati in questo blog del CRS con gli articoli CRS – Common Reporting Standard e CRS: dal 2018 controlli su 47 milioni di conti offshore a testimonianza di quanto sia importante dare sempre le giuste informazioni ai nosri lettori.
Gli istituti finanziari delle giurisdizioni aderenti al CRS sono tenuti ad obblighi di due diligence e reporting automatico con riferimento ai soggetti fiscalmente residenti in tali giurisdizioni e/o che mantengono una stabile organizzazione nella giurisdizione di riferimento. Gli obblighi di comunicazione riguardano i “conti finanziari” detenuti presso una qualsiasi istituzione finanziaria, con inclusione di conti di deposito (e.g., conti correnti e libretti di risparmio), conti di custodia, le quote del capitale di rischio ed i contratti di assicurazione con determinate caratteristiche.
Oggetto di comunicazione sono le persone fisiche ed entità, fatta eccezione, inter alia, per società di capitali quotate in borsa. Prendendo in esame il caso concreto dell’Italia, gli istituti finanziari delle giurisdizioni aderenti al CRS devono inviare all’Agenzia delle Entrate informazioni di clienti fiscalmente residenti nella loro giurisdizione, completi di dati anagrafici e patrimoniali.
Da quanto illustrato si evince che le fondamenta alla lotta contro l’evasione fiscale internazionale sono state poste non solo su base nazionale, ma anche a livello globale. Tuttavia, non tutti i paesi, Stati Uniti tra i primi, attuano una “par condicio” con riferimento alle informazioni trasmesse. Come indicato, infatti, gli Stati Uniti ad oggi non rientrano tra i paesi aderenti agli accordi CRS e, pertanto, non sono tenuti a sottostare agli ampi obblighi di due diligence e reporting automatico che tale normativa prevede sia per persone fisiche che entità. D’altro canto, anche con riferimento alla normativa FATCA, le banche statunitensi (diversamente dalle banche italiane) sono tenute a fornire informazioni soltanto con riferimento a conti correnti detenuti da persone fisiche e non da persone giuridiche, anche qualora il beneficiario finale sia un soggetto italiano. Anche le penalità previste per gli istituti finanziari inadempienti sono, come indicato, applicate in via unidirezionale solo alle banche italiane. In conclusione, come abbiamo sostenuto diverse volte nel nostro blog, ed in particolare nell’articolo Black list UE – Mancano gli USA, sebbene gli Stati Uniti non possano essere definiti un paradiso fiscale “classico”, ove affrontati consapevolmente, potrebbero esserne una versione “rivista e corretta”.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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