Fiscalità di vantaggio: San Marino
In tutti questi anni di professione, ho ricevuto tantissime richieste di scrivere un articolo sulla fiscalità di San Marino, ma per svariati motivi ho sempre procrastinato. La posizione geografica ( circondato nei suoi confini con l’Italia ) ha sempre solleticato l’interesse, dei più riluttanti a viaggiare e spostarsi all’estero, di verificare la possibilità di aprire una società estera nel terriorio della Repubblica di San Marino. Ma prima di tuffarci nelle opportunità che la fiscalità sammarinese offre, è giusto conoscere meglio questo Paese. San Marino è il terzo stato più piccolo d’Europa, senza sbocco al mare e si trova all’interno dell’Italia, tra la provincia di Rimini a nord, a ovest e a est e la provincia di Pesaro e Urbino a sud. Praticamente, quindi, tutte le strade di accesso a San Marino sono sotto la giurisdizione italiana. San Marino è una Repubblica parlamentare, che ha sempre mantenuto rapporti privilegiati con l’Italia alla quale è legata da numerosi trattati e accordi bilaterali. Pur essendo uno Stato molto piccolo (34 033 abitanti, al 6 dicembre 2021), San Marino afferma con forza la propria sovranità e indipendenza, mantenendo relazioni diplomatiche e consolari con numerosi Paesi europei e del mondo. San Marino è ricca di storia, di cultura e di opportunità fiscali interessanti. Ma andiamo ad analizzarle nello specifico. La normativa sulle imposte dirette ha una struttura moderna, caratterizzata da un livello di tassazione interessante, da procedure di adempimento semplificate ed informatizzate, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. L’ Imposta Generale sui Redditi Ordinaria (IGR) per le società è pari al 17% dell’utile fiscale. Tuttavia, alle nuove attività d’impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato a San Marino nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta attività economica assimilabile a quella per cui si richiedono l’accesso ai benefici, è riconosciuta una esenzione fiscale pari al 50% dell’imposta ordinaria per i primi 5 anni, esenzione che riduce la tassazione all’8,5% dell’utile. E’ inoltre prevista l’esenzione dal pagamento della tassa di rilascio della licenza e dalla tassa di rinnovo per i successivi tre anni. I benefici di cui sopra si applicano anche alle società di capitali i cui soci non abbiano esercitato a San Marino, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività di impresa assimilabile a quella per cui richiedono l’accesso ai benefici, quando:– trattasi di società di nuova costituzione;– si provveda all’assunzione di almeno un dipendente, compreso l’amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza. Ulteriori incentivi per tutte le attività di impresa: – abbattimento del reddito imponibile dal 40 al 90% fino ad un ammontare pari agli investimenti in beni strumentali o immobiliari;– deduzione delle perdite fiscali dal reddito imponibile (fino all’80% del reddito). I costi sono integralmente deducibili ad eccezione di:– spese di pubblicità e sponsorizzazioni deducibili fino all’8% dei ricavi di gestione;– elaborazione dati ricerche di mercato deducibili fino al 10% dei ricavi di gestione;– spese di rappresentanza deducibili fino al 5% dei ricavi di gestione. Tali limitazioni possono essere disapplicate se si dimostra che le operazioni rispondono all’interesse economico dell’impresa e hanno avuto concreta attuazione. E’ prevista la deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti per l’acquisto di attività immobilizzate deducibili. A San Marino:– I dividendi corrisposti a persone fisiche sono tassati al 5%– Le royalties corrisposte a soggetti non residenti sono tassate al 20% – Una ritenuta fiscale del 13% è applicata dalle società sugli interessi pagati per finanziamenti concessi da altre società e persone fisiche. Tale ritenuta non si applica se il finanziamento è concesso da un istituto di credito sammarinese (Legge 165/2005 LISF);– Una ritenuta fiscale dell’11% è applicata agli interessi su conti correnti e depositi. Tale ritenuta non si applica ai soggetti non residenti;– Una ritenuta fiscale del 5% si applica su interessi e proventi da operazioni pronti contro termine. Tale ritenuta non si applica ai soggetti non residenti. In caso di dividendi, interessi e royalties corrisposti a persone fisiche o giuridiche straniere si applicano, laddove presenti, i termini del relativo accordo contro le doppie imposizioni Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione (dividendi), in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società o enti aventi personalità giuridica, non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente per il 95% del loro ammontare.L’esclusione opera a condizione che la partecipazione nelle suddette società o enti sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio. Non è prevista tassazione sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni detenute in società residenti o non residenti se: – la partecipazione nella società sia detenuta in modo continuativo per un periodo di 12 mesi prima di essere venduta;– la partecipazione sia classificata come investimento a lungo termine nel primo bilancio successivo all’acquisizione. Ritenute alla fonte Tutti gli operatori economici sammarinesi che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate a soggetti residenti all’estero (compensi amministratori, sindaci, revisori o a seguito di collaborazione coordinata e continuativa, utilizzazione di marchi, opere dell’ingegno, di diritti d’autore, di invenzioni industriali e simili) devono operare, al momento del pagamento, una ritenuta a titolo di imposta del 20%.La ritenuta non si applica ai rimborsi relativi a spese documentate di viaggio, vitto e alloggio ed alle spese documentate sostenute in nome e per conto del committente, quando la ricevuta, quietanza o fattura sia intestata al committente medesimo. Per le imprese ad alto contenuto tecnologico è prevista un’apposita disciplina, visionabile cliccando qui. Imposte indirette L’aliquota dell’imposta indiretta sui beni e servizi connessi importati in territorio dagli operatori economici, denominata imposta sulle importazioni o “monofase”, è pari al 17%. E’ previsto il rimborso della predetta imposta nel caso in cui tali beni siano successivamente riesportati. A determinate categorie di beni (es. alimenti, farmaci, ecc.) si applicano aliquote differenziate a seconda della tabella merceologica di riferimento (es. 2%, 6%).Gli acquisti di beni mobili strumentali con valore unitario superiore a € 500,00 sono assoggettati ad aliquota agevolata dell’1% non rimborsabile.E’ prevista un’aliquota del 7% in caso di acquisto di autovetture ad uso promiscuo con limitazioni di numero e cilindrata.Per i beni usati si applica il 50% dell’aliquota di pertinenza. Disciplina degli ammortamenti e degli accantonamenti Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa e del lavoro autonomo nonché i costi ad utilizzazione pluriennale sono ammortizzabili sulla base di coefficienti. Incentivi occupazionali I datori di lavoro che aumentano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, purché almeno il 50% di essi sia residente, usufruiscono di un credito d’imposta sull’IGR dovuta pari al:– 5% dell’imposta per ogni nuovo lavoratore, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti maggiore o uguale a 5;– 10% dell’imposta per ogni nuovo lavoratore, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti minore di 5.Tale credito d’imposta non può superare il 25% dell’imposta complessiva dovuta. In caso di assunzione di un lavoratore residente appartenente ad una categoria debole (disoccupati di lungo periodo, invalidi etc.), le percentuali sopra indicate sono aumentate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto. Il credito d’imposta non può superare il 40% dell’imposta complessiva dovuta. (dati sulla fiscalità sono stati estrapolati dal sito https://www.agency.sm) Come avrete visto anche San Marino può essere una opportunità per pianificare la fiscalità, ma trattandosi di uno Stato estero pianificare bene la stessa, integrando la fiscalità italiana con le norme sammarinesi, è una attività che dovete affidare ad un esperto del settore. Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime. Per questo motivo sono lieto di presentarti “Estero Sicuro” – il libro che può cambiare radicalmente il tuo approccio alla fiscalità internazionale. Il libro copre una vasta gamma di argomenti, dall’analisi dei sistemi di tassazione mondiali alle strategie per difendere il tuo patrimonio. È scritto in un linguaggio accessibile, pensato appositamente per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. 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