Il Marchio Aziendale: di fatto, registrato,comunitario ed internazionale
Le aziende hanno alcune risorse interne, alle quali non attribuiscono alcuna importanza, che invece opportunamente valorizzate, possono creare fonti di reddito inaspettate. In questo articolo analizzerò il marchio aziendale, Nel nostro paese ci sono una miriade di aziende di piccole e medie dimensioni, magari fondate anche 70 – 80 anni fa, che nel territorio di loro pertinenza sono conosciutissime e riconoscibili anche solo dal marchio. I Clienti riconoscono immediatamente in quel marchio, l’Azienda con i suoi servizi, le sue merci e la sua qualità. Se vi dico: Coca-Cola, Ferrari, Mac Donald’s, Burger King, Apple, Microsoft, ecc.. immediatamente la vostra mente ha visualizzato gli oggetti, i prodotti o i servizi che queste aziende offrono. E’ proprio questo il MARCHIO ! Si distingue il marchio di fatto ( l’incidenza è di circa il 90% ) dal marchio registrato, che in virtù del processo di registrazione dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa, mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà che il preuso esteso. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni. Quindi il marchio è il segno distintivo del prodotto o servizio offerto da un’impresa o azienda, e che consente di distinguerla dalle altre presenti sul mercato. Secondo quanto dispone il Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005) dagli articoli da 7 a 28 , tutti i segni rappresentabili graficamente possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa. I marchi d’impresa meritevoli di essere registrati sono i seguenti: – le parole, compresi i nomi di persone; – i disegni, i suoni, le lettere, le cifre, le combinazioni o le tonalità cromatiche; – la forma del prodotto o della confezione; – gli slogan pubblicitari. Il marchio d’impresa, la cui registrazione è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, può essere: – individuale: se appartiene a una singola impresa o a persona fisica; – collettivo: quando garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Solitamente è richiesto da un “soggetto proponente” che può essere una persona fisica o giuridica, per poi essere concesso in uso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso. In base agli elementi che lo compongono si possono individuare tre categorie di marchio: – il marchio denominativo, costituito solo da parole; – il marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia; – il marchio misto o complesso, effetto della combinazione di parole e figure. Il Marchio Comunitario I diritti nascenti dal deposito del marchio in Italia sono validi esclusivamente all’interno del territorio nazionale. Il ‘deposito marchio‘ può avvenire in Italia, così come in quasi tutti gli Stati del mondo, attraverso singoli depositi nazionali o seguendo delle procedure unificate di deposito, sulla base di convenzioni internazionali (ad esempio il deposito comunitario ed il deposito internazionale). Occorre distinguere l’iter di registrazione applicabile nel territorio europeo/comunitario da quello applicabile a livello internazionale. Nell’ambito del territorio dell’Unione Europea esiste una forma di deposito unificata della domanda di registrazione del marchio. La procedura di registrazione è gestita dall’UAMI (ovvero l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) che è l’organismo competente all’esame della domanda per i marchi comunitari, con sede in Alicante (Spagna). Il marchio comunitario è, dunque, un marchio unico valevole sull’ intero territorio dell’Unione Europea e conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 27 Stati membri dell’Unione europea, compresi i Paesi che dovessero entrare a farvi parte in futuro. La domanda di marchio comunitario va depositata presso l’UAMI, in modalità cartacea o telematica, oppure presso il Servizio Centrale della proprietà industriale di uno Stato membro (per l’Italia presso l’UIBM con sede a Roma) o presso l’ufficio BENELUX dei marchi, in una delle cinque lingue ufficiali dell’Unione (compresa la lingua italiana). All’esame della domanda ed alla registrazione provvede l’UAMI. Il marchio registrato comunitario ha una validità di 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovato per ulteriori dieci anni. I vantaggi del marchio comunitario consistono proprio nell’iter unificato di deposito e nella convenienza economica quanto ai costi di deposito. L’iter di registrazione è disciplinato dal Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario e consiste in: – un’unica domanda; – un’unica lingua procedurale; – un unico centro amministrativo; – un unico fascicolo da gestire. Un limite rilevante del marchio comunitario è conseguenza diretta del suo carattere unitario: un’eventuale contestazione alla validità del marchio, anche in uno solo dei Paesi membri, qualora fondata, porta infatti al conseguente diniego del marchio in tutti i Paesi dell’Unione. Il Marchio Internazionale I titolari di un marchio italiano o comunitario possono estenderne la tutela nel territorio di uno o più Paesi europei ed extraeuropei appartenenti alla cosiddetta Unione di Madrid, costituita dai Paesi aderenti alla convenzione in base a due trattati (l’Accordo e il Protocollo di Madrid), presentando un’unica domanda di registrazione internazionale del marchio, secondo la procedura amministrata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra. Più specificamente la domanda di registrazione di marchio internazionale può essere presentata: – sulla base di una marchio nazionale registrato (come richiesto dall’Accordo di Madrid); – sulla base di una una domanda di registrazione di marchio nazionale con riserva di registrazione successiva (come previsto dal Protocollo di Madrid). Il sistema di Madrid si basa, dunque, sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti e l’Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi. I vantaggi connessi alla procedura internazionale sono i seguenti: – presentazione di una sola domanda di registrazione, redatta in un’unica lingua (francese o inglese); – pagamento di un’unica serie di tasse e da una scadenza unica del marchio. Da notare è che le tasse internazionali devono essere versate in franchi svizzeri; – autonomia delle singole designazioni, di modo che un’eventuale contestazione alla validità del marchio, in uno dei Paesi designati, non pregiudica la protezione del marchio stesso negli altri Paesi designati. Il marchio internazionale ha validità di 10 anni, decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato per periodi decennali. Inoltre il marchio internazionale non deve essere – in tutti i Paesi designati ed in base alle normative nazionali – contrario alla legge, essere nuovo ed avere capacità distintiva. E’ altresì prevista la possibilità di estendere geograficamente la registrazione di un marchio internazionale ad altri Paesi non designati nella prima domanda di deposito internazionale: in tal caso, però, la durata della protezione di un’estensione posteriore viene fatta coincidere con la durata della protezione del primo deposito internazionale, in modo da avere un’unica data di scadenza del marchio internazionale. Come calcolare il valore del marchio e come può il marchio rivelarsi una risorsa per l’azienda lo approfondiremo in un prossimo articolo di questo blog. Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. 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