Il trasferimento della sede sociale all’estero non salva dal fallimento

Ci siamo occupati in passato con l’articolo Trasferimento della sola sede legale all’interno della UE, senza spostamento della sede effettiva , dello spostamento della sede legale di una società all’interno della UE, ed in effetti in un mondo che commercialmente non ha più i confini strettamente nazionali, tale pratica se opportunamente assistita da un team di professionisti capaci,  non comporta per la il Cliente nessun problema. Ma purtroppo viviamo in un mondo di squali, e spesso la disperazione di molti fa la fortuna di pochi. Da diverso tempo sappiamo che alcuni faccendieri senza nessuna remora, contattano imprenditori che versano in grandi difficoltà economiche a causa dei tanti debiti ( tra fornitori, banche e fisco ) per proporre ( a suon di migliaia di euro ) un’operazione che a detta loro è ” cotta e mangiata ” ! Trasferire la sede della società all’estero per evitare la dichiarazione di fallimento ! Per un imprenditore che versa in una situazione disperata, una soluzione del genere sembra una autentica manna dal cielo e quindi si affida a corpo morto a questi “consulenti” che oltre a trascinarlo in una autentica truffa, ed in un mare di guai, gli sottraggono ovviamente quei quattro soldi che il digraziato ancora aveva. Infatti come ricorda la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10793 del 4 maggio 2018, non si sfugge alla dichiarazione di fallimento trasferendo all’estero, effettivamente e o fittiziamente, la sede di una società italiana. Ma andiamo con ordine e spieghiamo cosa propongono questi “consulenti avvoltoi” : Contattano l’imprenditore disperato e gli raccontano che un modo per sfuggire ai debiti esiste ed è quello di trasferire la sede sociale all’estero e magari nominare un nuovo amministratore. In effetti, un minimo il ragionamento fila, ed infatti se l’imprenditore fà una ricerca su Internet ( tutti sappiamo che dr. Google funziona 24/7 ), l’articolo 10 della legge fallimentare recita testualmente : “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti  entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese , se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma “.  Quindi, ( seguento il ragionamento del consulente truffaldino ) se una società delibera il trasferimento della sua sede dall’Italia all’estero, avviene la sua formale cancellazione dal Registro delle Imprese. Passato un anno dal giorno del trasferimento, si applica l’art 10 della legge fallimentare e l’impresa e l’imprenditore evitano la dichiarazione di fallimento. Non secondo la Corte di Cassazione, che precisa nell’ordinanza sopracitata,  (indipendentemente dal fatto che il trasferimento di sede sociale sia stato fittizio o reale) che l’operatività dell’art. 10 della legge fallimentare deve essere circoscritta al caso di cancellazione della società dal registro delle Imprese a seguito di cessazione dell’ attività imprenditoriale. E quindi di conseguenza tale disposto normativo non trova efficacia nel caso di specie. Infatti nell’operazione proposta dal consulente truffaldino, non c’è una cancellazione dal Registro delle Imprese per cessazione dell’attività, ma la cancellazione avviene solo come conseguenza del trasferimento della sede sociale all’estero. Questo assunto comporta che nel caso in cui la cancellazione sia avvenuta non a compimento della regolare liquidazione della società, ma come conseguenza del trasferimento all’estero della sede sociale, si considera la stessa società come regolrmente funzionante e quindi l’articolo 10 non trova applicazione, in quanto vi è una continuità giuridica, seppur in un altro Stato. Quindi, cari lettori fate attenzione a chi vi propina delle facili soluzioni. Il nostro consiglio è quello di affidarvi ad un vero esperto, sopratutto in tema di fiscalità internazionale. Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. 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