Il “Treaty Shopping”
Con il termine Treaty Shopping ( in italiano: Lo “shopping dei trattati” ), si indica una complessa opera di pianificazione fiscale internazionale, atta a sfruttare la rete dei trattati fiscali internazionali, a seguito di un’attenta selezione del trattato fiscale più favorevole al Cliente, al fine di fargli ottenere uno scopo specifico.
Infatti possono essere diverse le motivazioni per le quali il Cliente chiede al Consulente internazionale di porre in essere questa importante operazione di ingegneria fiscale internazionale. Ovviamente alla base di ogni considerazione ci vuole la conoscenza del business del Cliente, nonché una visione chiara di tutte le sue fonti di reddito. Solo con una visione di insieme chiara il Consulente potrà operare al meglio, selezionando in base ai parametri a sua disposizione, la Giurisdizione giusta dove operare.
Ma andiamo nello specifico : che cosa è il Treaty Shopping ?
Con questo termine si indica un’operazione messa in campo da un valido professionista che permette ad un Cliente di usufruire di un legittimo e legale vantaggio fiscale, anche quando le condizioni di partenza non lo prevedevano.
Cercando di districarci nel complesso linguaggio fiscale, rendendo la lettura di questo articolo fruibile al maggior numero di lettori, ricorreremo ad un esempio: ipotizziamo di avere un Cliente che ha costituito una società estera in uno Stato ( Stato A ) che al momento non ha firmato nessun trattato di doppia imposizione ( o ne ha firmato uno non conveniente ) con lo Stato di residenza del Cliente ( Stato B ).
Ipotizziamo anche che in questa società arrivino dei compensi da royalties o dividendi o altre fonti di reddito.
L’esempio più classico di ” Treaty shopping ” si verifica quando una persona residente in un determinato Stato (Stato A) che prevede di ottenere dividendi, interessi o canoni di provenienza in un altro Stato (Stato B) costituisce un’entità in un terzo Stato (Stato C ) che riceverà i dividendi, gli interessi e i canoni in un modo più vantaggioso dal punto di vista fiscale rispetto a se tali redditi fossero pagati direttamente dallo Stato A alla persona residente nello Stato B.
Il vantaggio fiscale deriva dal fatto che il trattato fiscale tra Stato A e Stato C prevede un’aliquota di ritenuta alla fonte più vantaggiosa nello Stato A su dividendi, interessi e royalties pagati da un soggetto residente nello Stato C, rispetto all’aliquota che si applicherebbe nello Stato A se il reddito fosse pagato direttamente alla persona fisica o giuridica residente nello Stato A, da un soggetto residente nello Stato B. Questo perché non vi è alcun trattato di doppia imposizione tra lo Stato A e lo Stato B o, se esiste, prevede aliquote di ritenuta alla fonte meno generose di quelle disponibili per i redditi provenienti dallo Stato C e pagati al residente dello Stato A, ai sensi del trattato tra A e C.
Il nuovo soggetto giuridico creato nello Stato C opererà come un intermediario tra lo Stato (B) di origine dei dividendi, interessi e royalties e il suo azionista di controllo, residente nello Stato A, perché paga i proventi ricevuti (nella stessa o in altra forma) a tale azionista di controllo. In considerazione della sua funzione di canalizzazione, il soggetto giuridico nello Stato C è denominata “una società di condutture” o “una conduttura”.
Ovviamente le fiscalità dei diversi Paesi non stanno a guardare e ve ne sono alcuni ad esempio che hanno affrontato il problema. Gli Stati Uniti, ad esempio, generalmente includono nei loro trattati fiscali, le norme specifiche di altri paesi che limitano i benefici previsti dal trattato in determinate circostanze. Queste regole sono in genere chiamate disposizioni “limitazione delle prestazioni” o “LOB”. Altri paesi, come il Canada, fanno generalmente affidamento sulle disposizioni di acquisto anti-trattato di diritto interno, piuttosto che includere le regole all’interno del trattato stesso.
Le disposizioni fiscali messe in atto per contrastare il fenomeno del ” Treaty Shopping” sono alcune delle più complesse norme fiscali internazionali esistenti.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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