Immobili in Italia, società estere e azione revocatoria
Nel precedente articolo del blog, abbiamo analizzato gli aspetti legali relativi alla proprietà di un immobile in Italia, da parte di una società estera. Sia esso acquistato o come spesso accade, conferito da soci italiani, nell’ambito di una strategia di tutela del patrimonio.
Tale argomento, apprezzato dai nostri lettori, ha scatenato una serie di domande ,che come comune denominatore avevano proprio la richiesta di chiarimenti, in merito al conferimento dell’immobile in società estera e l’eventuale azione revocatoria.
Abbiamo scoperto che esistono,nell’immaginario comune, tutta una serie di pie illusioni, leggende e tormentoni vari, per cui tutto quello che è associato alla parola estero, viene automaticamente visto come la panacea di tutti i mali. Si fugge all’estero, si aprono i conti all’estero, le società all’estero non pagano le tasse, apro la società all’estero ma lavoro in Italia tanto pago le tasse lì, ecc.. Come se i Tribunali italiani o l’Amministrazione Finanziaria non avessero alcun potere contro questi atti palesemente fraudolenti.
Volendo dissipare, ai nostri lettori, qualsiasi dubbio circa la possibilità che, conferendo un immobile in una società estera, quest’atto non sia soggetto alla giurisdizione italiana, e quindi ad una potenziale azione revocatoria, diciamo subito che il Tribunale competente è quello italiano, indipendentemente dal fatto che la società sia di diritto estero.
Purtroppo in tema di fiscalità, spesso invece che rivolgersi a professionisti ci si rivolge a qualche ” cugino che ne capisce “, facendo dei danni che possono aggravare situazioni già complesse di loro, perlopiù spendendo inutilmente tanti soldi.
Abbiamo già detto che, per un atto di conferimento di un immobile sito in Italia , la competenza giuridica è quella del Tribunale italiano, indipendentemente dal fatto che sia stato fatto ad una società di diritto estero.
Ricordiamo inoltre che la vera natura dell’azione revocatoria di cui all’art 2901 e ss c.c., non è quella di annullare l’atto in se, ma quella di “congelare” l’efficacia dell’atto impugnato per assicurare al creditore, la possibilità di poter esercitare le eventuali azioni esecutive su questi beni, anche se ne frattempo appunto, gli stessi siano stati alienati, conferiti o comunque resi indisponibili dal debitore.
Quindi il fatto che il nuovo proprietario dell’immobile sia una società estera, non è certamente elemento discriminante ai fini dell’eventuale decisione del Giudice italiano, che verificando la sussistenza dei requisiti e delle ragioni del creditore, potrà decidere con esito positivo alla richiesta di revocatoria.
Sicuramente in tema di revocatoria ordinaria, è importante tenere presente i tempi del sorgere del debito e la volontà del debitore di creare pregiudizio alle ragioni del creditore.
In sostanza occorre stabilire se le eventuali obbligazioni o debiti contratti, siano stati fatti ante o post il conferimento dell’immobile e se il conferimento stesso sia stato fatto con la consapevolezza che il debitore stava creando pregiudizio alle ragioni del creditore, dimostrando quindi di voler sottrarre volutamente dalla sua sfera patrimoniale dei beni che sarebbero serviti a ripagare le obbligazioni da lui contratte.
Ci ripromettiamo successivamente di ampliare il concetto di azione revocatoria, con un articolo ad hoc sull’argomento, facendo un distinguo tra revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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