In Albania arriva la fattura elettronica
Proprio così, dopo le ante polemiche che hanno accompagnato l’introduzione della fattura elettronica in Italia, anche l’Albania dal 1 settembre ( salvo ulteriori proroghe dovute agli effetti del Covid 19 ) 2020 introdurrà la fattura elettronica.
Il processo di trasformazione, che costringerà le aziende con fatturato oltre gli 8 milioni di Lek ( circa 65.000 euro ) a partire da settembre di quest’anno a dotarsi dei nuovi software già testati e certificati dal Ministero delle Finanze albanese.
Questa fondamentale implementazione tributaria, è la riprova che l’Albania è un Paese moderno, che sta bene impiegando i capitali dei numerosi investitori stranieri, dando servizi alla collettività.
In particolare, la legge sulla tassazione prevede che per le transazioni in contanti da parte dei contribuenti soggette all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sul reddito con un reddito annuo di oltre 8 milioni di lek, iniziano il 1 settembre 2020.
Per le transazioni in contanti da parte dei contribuenti soggette all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sugli utili semplificata con un reddito annuo di oltre 2 milioni di lek, gli effetti di questa legge inizieranno il 1 ° gennaio 2021.
Per le transazioni in contanti da parte dei contribuenti soggette all’imposta sugli utili semplificata con un reddito annuo fino a 2 milioni di lek, gli effetti di questa legge iniziano il 1 ° gennaio 2021 e per le transazioni senza contanti tra contribuenti ed enti pubblici, gli effetti di questa la legge inizia il 1 gennaio 2021.
Il Ministero delle Finanze ha pubblicato l’istruzione “Sulla fattura e sul sistema di monitoraggio della circolazione”, che determinerà le regole e le procedure per l’emissione della fattura e l’attuazione della procedura di tassazione, sulla base del nuovo sistema che dovrebbe entrare in vigore il 1 ° settembre. per le grandi imprese e dal 1 ° gennaio del prossimo anno per le piccole imprese.
La decisione stabilisce che i contribuenti che emettono fatture per la fornitura di beni e servizi, che accompagnano le fatture per il trasporto di merci da un luogo all’altro nel territorio della Repubblica d’Albania, senza cambio di proprietà, e i contribuenti che operano in settori specifici di impresa, secondo la decisione pertinente del Consiglio dei Ministri, sono obbligate a utilizzare la soluzione software certificata sotto forma di una singola applicazione, un sistema informatico integrato o un’applicazione Cloud, che consente:
a) la creazione di una fattura, una fattura di accompagnamento e il posizionamento di tutti gli elementi necessari;
b) la validità dell’operatore che emette la fattura o la fattura accompagnatoria;
c) invio sicuro dei dati al sistema centrale, utilizzando il certificato elettronico;
ç) emissione e ricezione di fatture elettroniche;
d) trasmissione automatica dei dati all’amministrazione fiscale e ricezione del messaggio di conferma da parte dell’amministrazione fiscale, previa verifica automatica di ogni singola fattura o fattura accompagnatoria;
dh) archiviazione dei dati della fattura o delle fatture di accompagnamento;
e) generazione del numero di sicurezza dell’emittente della fattura (NSLF) e del numero di sicurezza dell’emittente della fattura di accompagnamento (NSLFSH);
ë) generazione del codice QR;
f) stampa della fattura o semplicemente del codice QR, nelle situazioni definite dalla legge “Sulla fattura e sul sistema di monitoraggio del traffico”;
g) registrazione dei depositi di denaro;
gj) assicurare lo scambio di dati in tempo reale e con autenticazione sicura delle attrezzature fiscali esistenti e del sistema di tassazione;
h) altre misure nel processo di imposizione fiscale ai sensi della legge “Sul sistema di fatturazione e monitoraggio”
Le banche, gli istituti finanziari non bancari e altre entità che forniscono servizi di pagamento elettronico delle fatture sono tenuti a utilizzare apparecchiature elettroniche e soluzioni software certificate sotto forma di una singola applicazione, di un sistema informatico integrato o di un’applicazione Cloud, che consente la certificazione elettronica, la trasmissione automatica dei dati nell’amministrazione fiscale e la ricezione del messaggio di conferma da parte dell’amministrazione fiscale dopo la verifica automatica del messaggio riguardante i pagamenti effettuati tramite una fattura elettronica.
Questo sistema cambierà radicalmente il modo in cui le aziende emetteranno le fatture , nonché la tecnologia che useranno. Le aziende dovranno disporre di una connessione Internet permanente, nonché di soluzioni software certificate, che realizzano la firma elettronica mediante un certificato elettronico, la comunicazione in tempo reale con il sistema informativo centrale dell’amministrazione fiscale attraverso la creazione e lo scambio. di un messaggio XML basato sul contenuto dei dati di vendita.
Questo sarà una spinta verso una ulteriore modernizzazione del Paese.
Le disposizioni di questa istruzione sono applicate da tutti i contribuenti che emettono fatture in conformità con la Legge e la legislazione in vigore in materia di imposta sul valore aggiunto e determinano gli obblighi per l’emissione della fattura, l’attuazione della procedura di imposizione in tempo, nonché altri obblighi.
I contribuenti che devono emettere una fattura
1. I contribuenti che emettono fatture sono tutte le persone fisiche e giuridiche che sono contribuenti dell’imposta sugli utili, dell’imposta sugli utili semplificata e / o dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), compresi i soggetti passivi, soggetti al regime delle piccole imprese secondo la legislazione in vigore per l’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatturato annuo realizzato nell’anno precedente o in quello attuale.
2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, le unità di attuazione dei progetti, gli enti pubblici centrali e locali, le organizzazioni politiche e altri organismi simili devono emettere fatture, se svolgono attività economiche.
3. Per emettere fatture ed eseguire il processo di imposizione fiscale, i contribuenti che emettono fatture ai sensi dell’articolo 4 della legge, prima dell’emissione della fattura, devono:
a) fornire le condizioni per l’uso della soluzione software, ai sensi dell’articolo 21 delle presenti istruzioni e ricevere il certificato elettronico dall’agenzia nazionale della società dell’informazione (NAIS);
b) fornire informazioni su tutti i luoghi di attività in cui svolgono attività commerciali;
c) fornire informazioni agli operatori che emettono fatture;
ç) fornire informazioni per il manutentore della manutenzione della soluzione software;
d) registrare apparecchiature di fatturazione elettronica per l’emissione di fatture per pagamenti in contanti, ai sensi dell’articolo 17 della presente istruzione.
4. Il contribuente che emette una fattura, al fine di attuare la procedura di imposizione fiscale, prima di iniziare l’emissione della fattura, deve inoltre fornire:
a) connessione Internet permanente;
b) soluzione software certificata, che realizza la firma elettronica mediante un certificato elettronico, comunicazione in tempo reale con il sistema informativo centrale dell’amministrazione fiscale creando e scambiando un messaggio in formato XML, nonché stampando la fattura incluso il codice QR.
5. Il contribuente che emette una fattura, al fine di attuare la procedura di tassazione per la registrazione delle vendite tramite apparecchiature self-service (distributori automatici), prevede:
a) connessione Internet permanente;
b) soluzione software certificata, che realizza la firma elettronica mediante un certificato elettronico, comunicazione in tempo reale con il sistema informativo centrale dell’amministrazione fiscale creando e scambiando un messaggio XML basato sul contenuto dei dati di vendita.
I contribuenti che sono esenti dall’obbligo di emettere una fattura
1. Ai sensi dell’articolo 5 della citata legge, i contribuenti che sono esenti dall’obbligo di emettere e tassare fatture per le forniture che effettuano, sono i seguenti:
a) i produttori agricoli, siano essi o meno, soggetti al regime di compensazione conformemente alla normativa IVA;
b) i contribuenti che vendono biglietti o abbonamenti per il trasporto di passeggeri nel settore del trasporto pubblico urbano all’interno della città (autobus) in conformità con la decisione delle unità di autogoverno locali, se questo biglietto o abbonamento viene venduto ai passeggeri direttamente dal conducente o da una persona di autorizzato;
c) le persone fisiche registrate nell’amministrazione fiscale come “ambulanze”.
2. Ai sensi dell’articolo 97 della legge sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania, l’emissione di una fattura non è richiesta nel caso di servizi esenti da IVA, secondo le lettere da “a” ed “e” dell’articolo. 53 di questa legge. Ad esempio, le banche e altri istituti non finanziari non sono tenuti a emettere fatture per la prestazione di servizi esclusi dalla normativa IVA.
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non hanno l’obbligo di registrare la sede dell’attività commerciale, gli operatori, il produttore e il manutentore della soluzione software o di adempiere a qualsiasi altro obbligo, ai sensi della legge. . Tuttavia, se oltre a queste attività escluse svolgono anche altre attività per le quali sono obbligati a emettere una fattura ai sensi della Legge, sono tenuti a emettere fatture e ad applicare la procedura di tassazione per tali altre attività, non escluse. e adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge. I contribuenti di cui al punto 1, lettera “b” devono comunicare all’amministrazione fiscale l’importo totale dei biglietti venduti ogni giorno per i quali non è stata emessa e tassata alcuna fattura individuale,
4. Quando un individuo effettua una vendita casuale, ad esempio la prestazione di un servizio casuale e non ripetuta a un contribuente, vende oro o altri oggetti personali, se la transazione è semplicemente l’esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare e non è registrato nel registro di commercio, quindi l’acquirente, che è un contribuente che emette fatture, emette un’autoimposta senza calcolare l’IVA nel caso di acquisti da parte di persone non registrate.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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