Intestazione fiduciaria e titolarità delle quote di Srl

La titolarità delle partecipazioni al capitale delle società a responsabilità limitata è soggetta a pubblicità nel Registro delle imprese. Il principio si fonda, fra le altre, sulle seguenti norme: – art. 2463 (Costituzione), che dispone l’indicazione nell’atto costitutivo dei dati dei soci e della quota di partecipazione di ciascuno di essi; – art. 2470 (Efficacia e pubblicità), che dispone l’obbligo di deposito dell’atto di trasferimento delle quote nel Registro delle Imprese. La pubblicità riguarda la titolarità formale della partecipazione, quale risulta in particolare: – dall’atto costitutivo; – dai successivi atti di trasferimento delle partecipazioni. L’intervento delle società fiduciarie nell’intestazione delle partecipazioni delle società a responsabilità limitata è regolato dalla normativa disciplinante l’attività delle società fiduciarie: queste ultime operano infatti secondo principi ben definiti, riconducibili alla struttura del mandato senza rappresentanza e sono soggette a controlli pubblici nonché agli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio, che ha determinato l’introduzione, nel codice civile, del principio di trasparenza della titolarità delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata. L’intestazione della partecipazione di s.r.l. alla società fiduciaria può avvenire: – tramite l’intervento diretto della fiduciaria (per mandato del fiduciante) alla costituzione della società – tramite un atto di intestazione dal proprio fiduciante; – tramite un atto di cessione dal terzo (o da altra fiduciaria) alla fiduciaria (che acquista per mandato del proprio fiduciante); – tramite un atto di trasferimento fra fiduciarie per conto dello stesso fiduciante. Tenuto conto di quanto sopra, sembra evidente che non possono essere oggetto di pubblicità nel registro delle imprese: – il rapporto di mandato senza rappresentanza, sottostante la partecipazione formalmente intestata alla fiduciaria; – il trasferimento di partecipazioni fra effettivi proprietari, sottostante al rapporto di mandato con la stessa o con diverse fiduciarie e che, quindi, in sede di reintestazione della partecipazione dalla fiduciaria al dichiarato fiduciante, la verifica sulla “continuità” degli intestatari debba riguardare l’intestazione formale della partecipazione e non il soggetto fiduciante. Infatti il rapporto fiduciario, in quanto mandato senza rappresentanza, regola i rapporti interni fra fiduciaria e fiduciante, ma non rileva nei confronti dei terzi, in particolare della società e del Registro delle imprese, per i quali il soggetto a cui imputare diritti e obblighi societari deve essere solo il titolare formale. A maggior ragione questo avviene in caso di società fiduciaria ed intestazione delle partecipazioni di s.r.l. in quanto: – la società fiduciaria è intermediario professionale legittimato allo svolgimento delle proprie attività tipiche, è trasparente fiscalmente e assolve gli obblighi antiriciclaggio in forma diretta: non vi è quindi necessità di far emergere il titolare effettivo a tali fini; – l’esistenza del rapporto fiduciario e del relativo mandato è sempre presupposta nel caso di intervento della fiduciaria, ma solo nel caso di atto di intestazione dal fiduciante (risultante dal Registro delle imprese) alla fiduciaria si dà pubblicità all’atto formale che consente l’esercizio del rapporto di mandato, mentre nella maggior parte delle fattispecie di intervento della fiduciaria (sottoscrizione dell’atto costitutivo o della cessione dal terzo proprietario) il fiduciante originario non emerge: sarebbe quindi un controsenso dare pubblicità ai trasferimenti successivi senza che risulti l’originario fiduciante; – la società conosce solo il titolare formale, in quanto nel Registro delle imprese risulta solo quest’ultimo e quindi dall’elenco soci non è obbligatorio far emergere l’effettivo proprietario della partecipazione. Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime. Per questo motivo sono lieto di presentarti “Estero Sicuro” – il libro che può cambiare radicalmente il tuo approccio alla fiscalità internazionale. Il libro copre una vasta gamma di argomenti, dall’analisi dei sistemi di tassazione mondiali alle strategie per difendere il tuo patrimonio. È scritto in un linguaggio accessibile, pensato appositamente per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. 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