La Direttiva ATAD
Nell’ambito della fiscalità internazionale una grande valenza hanno le norme e le disposizioni internazionali, alla cui emanazione segue la ratifica delle singole normative nazionali.
Come abbiamo detto più volte nel corso dell’ultimo decennio la lotta all’evasione fiscale o al contrasto alle attività criminali hanno profondamente mutato lo scenario giuridico internazionale.
La Direttiva 2016/1164/UE del 12 Luglio 2016(c.d. “Direttiva ATAD 1”), così come modificata ed integrata dalla Direttiva 2017/952/UE (c.d. “Direttiva ATAD 2”), rafforza e amplia gli attuali presidi di contrasto alle pratiche fiscali dannose in ambito internazionale. In Italia, il Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento (nel seguito il “Decreto ATAD”) che a tal fine modifica o integra la relativa disciplina vigente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/12/2018. Analizziamo insieme le principali novità contenute in questo Decreto:
Deducibilità degli interessi passivi (Art. 1)
L’art. 1 del Decreto ATAD riscrive integralmente le regole di deducibilità degli interessi passivi previste dall’art. 96 del TUIR – ad oggi prevista sino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL – prevedendo, tra l’altro:
- l’applicazione dei citati limiti anche agli interessi passivi capitalizzati ad incremento del costo del bene e a quelli di natura commerciale qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa;
- l’utilizzo ad abbattimento degli interessi passivi e oneri finanziari di competenza di un determinato periodo d’imposta anche delle eventuali eccedenze generate in periodi d’imposta precedenti di:
– interessi attivi e proventi finanziari assimilati;
– ROL, secondo un criterio FIFO; - l’introduzione del c.d. “ROL fiscale”, calcolato come “differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa”;
- un limite temporale al riporto dell’eccedenza di ROL non oltre il quinto periodo d’imposta successivo a quello di generazione.
Infine, per espressa previsione normativa, non sono soggetti ai nuovi limiti di deducibilità gli interessi passivi sostenuti per specifici finanziamenti volti alla realizzazione di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine puntualmente individuati nel nuovo testo dell’art. 96 del TUIR.
Exit tax (Art. 2)
Il Decreto ATAD modifica anche il regime della c.d. exit taxation di cui all’art. 166 del TUIR prevedendo, innanzitutto, un ambito oggettivo di applicazione più esteso e dettagliato, rispetto all’attuale versione che ricomprende, tra l’altro, fattispecie già disciplinate in altre norme dell’ordinamento interno (cfr. ad esempio, art. 11, c. 3 del D.lgs. n. 147/2015 in tema di trasferimenti all’estero che interessano anche le stabili organizzazioni, ovvero l’art. 179, c. 6 del TUIR per quanto riguarda i trasferimenti all’estero di aziende o complessi aziendali realizzati per effetto di operazioni straordinarie). La novità di assoluto rilievo è tuttavia rappresentata dalla sostituzione del criterio del valore normale, per la determinazione della plusvalenza in uscita, con il concetto di «valore di mercato» da determinarsi secondo le linee guida emanate in materia di prezzi di trasferimento ovvero «con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti». Vengono, inoltre, dettate previsioni più specifiche in tema di riporto delle perdite pregresse generate in costanza di residenza in Italia. E ancora, viene eliminata, la possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte in caso di trasferimento della residenza fiscale in Stati UE ovvero SEE nonché ridotto da 6 a 5 il numero massimo delle rate in caso di opzione per il pagamento rateizzato delle imposte dovute.
Entry tax (Art. 3)
Per coerenza di sistema l’art. 3 del Decreto ATAD riformula anche l’art. 166-bis del TUIR che disciplina la valorizzazione fiscale degli assets introdotti per la prima volta nell’ordinamento tributario italiano. Le modifiche apportate sono di tenore sostanzialmente identico a quelle descritte in tema di exit tax attraverso, appunto:
- l’individuazione di un ambito applicativo, più esteso e dettagliato rispetto alla versione vigente (elencazione di specifiche fattispecie rilevanti);
- l’introduzione del concetto di «valore di mercato» in luogo del valore normale e ai fini della valorizzazione fiscale degli assetsin entrata esplicitando, tra l’altro, la possibilità di valorizzare secondo tale criterio anche l’avviamento, in caso di trasferimento in Italia di aziende o rami di questa.
Controlled Foreign Companies, CFC (Art. 4)
Il Decreto ATAD provvede ad effettuare un restyling anche dell’attuale regime CFC (imprese controllate estere) che, come noto, nell’ottica di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione internazionale prevede la tassazione per “trasparenza” in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi, prevedendo:
- il superamento dell’approccio basato su “black list” e livello nominale di tassazione con conseguente introduzione di nuovi requisiti, da verificarsi congiuntamente, ai fini dell’applicabilità dello stesso, vale a dire:
– effective taxrate estero < 50% di quello cui il soggetto controllato non residente sarebbe stato assoggettato in Italia;
– conseguimento di “proventi” per oltre 1/3 (riduzione rispetto al 50% vigente) da passive income (e., interessi, canoni, dividendi, ovvero anche derivanti da compravendite di beni o prestazione di servizi infragruppo a valore economico aggiunto scarso o nullo). - la rilevanza per l’applicabilità del regime in esame del controllo civilistico ex 2359 c.c. o, in alternativa, del possesso di una partecipazione agli utili (diretta o indiretta) superiore al 50%;
- l’applicabilità dello stesso (i) sul piano soggettivo, anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione; e, (ii) sul piano oggettivo, anche alle stabili organizzazioni all’estero di soggetti controllati non residenti, nel caso in cui i relativi utili non siano soggetti ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del soggetto controllato non residente.
Si segnala, infine, l’introduzione di un’unica circostanza esimente invocabile allorquando il soggetto controllato non residente svolga un’attività economica sostanziale mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (in presenza di holding necessaria valutazione dell’attività in concreto svolta!) nonché l’eliminazione del requisito del radicamento della partecipata nel mercato/Stato di insediamento.
Dividendi e plusvalenze (Art. 5)
In considerazione dello stretto collegamento del regime CFC con il trattamento tributario dei dividendi e delle plusvalenze, anche le disposizioni a tali ultimi fini rilevanti vengono modificate dal Decreto ATAD. In particolare, ai sensi del nuovo art. 47- bis del TUIR vengono introdotti nuovi criteri per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata vale a dire:
- livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni di controllo;
- livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito del controllo. A tali fini rilevano anche i c.d. regimi speciali vale a dire particolari trattamenti fiscali che l’ordinamento estero riconosce solo al ricorrere di determinati requisiti di straordinarietà o specialità (non applicabili, quindi, alla generalità dei soggetti), quali quelli connessi ad un determinato statussoggettivo ovvero a una particolare ubicazione territoriale del contribuente ovvero al carattere temporaneo della disciplina fiscale di favore.
Al verificarsi delle predette condizioni troverà applicazione, quindi, il regime di integrale tassazione dei relativi dividendi e plusvalenze (salvo il caso in cui sussistano circostanze esimenti).
Disallineamenti da ibridi (Artt. 6 – 11)
Viene introdotta ex novo una specifica disciplina finalizzata a contrastare i c.d. hybrid mismatch, vale a dire, in estrema sintesi, gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che sfruttano i disallineamenti esistenti tra le varie giurisdizioni transazionali in merito alla caratterizzazione/qualificazione di uno stesso fenomeno (rectius, strumento finanziario, entità o trasferimento ibrido). Stante la complessità dell’argomento, ci si limita in questa sede ad evidenziare che la nuova disciplina mira in particolar modo a contrastare gli effetti di:
- doppia deduzione del medesimo pagamento in giurisdizioni diverse; ovvero
- deduzione di un pagamento in una giurisdizione senza inclusione dello stesso nel reddito imponibile rilevante in altra giurisdizione; e, ancora
- indebito ottenimento di un credito per le imposte estere;
derivanti, appunto, dallo sfruttamento dalle diverse qualificazioni di uno stesso fenomeno presso giurisdizioni diverse.
Intermediari finanziari (Art. 12)
Attraverso l’inserimento nel corpo del TUIR del nuovo art. 162-bis vengono, tra l’altro, definite in maniera univoca le nozioni di “intermediari finanziari”, di “società di partecipazione finanziaria” e “società di partecipazione non finanziaria” richiamate in più occasioni nell’ordinamento tributario vigente ad esempio ai fini IRES dall’art. 96 e 106 del TUIR e ai fini IRAP dall’art. 6 del D.lgs. n. 446/1997.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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