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La Fondazione Lussemburghese

In premessa dobbiamo subito precisare che lo scopo principale per la costituzione di una Fondazione lussemburghese deve essere il fine benefico, umanitario e caritatevole, anche se spesso sono utilizzate per la pianificazione fiscale come scopo secondario e l’attività commerciale non è preclusa.

Per questo motivo, ai Clienti che richiedono un veicolo giuridico adatto alla protezione del loro patrimonio e alla pianificazione della successione ereditaria, noi di Dike Consulting, consigliamo o la Fondazione Privata Maltese oppure meglio, la Fondazione di Interesse Privato di Panama.

La Fondazione Lussemburghese richiede un conferimento iniziale di 250.000 Euro, ben superiore rispetto alla Fondazione Maltese – 1.200 Euro – o Panama – 10.000 USD- Questo perché il legislatore lussemburghese ha voluto creare un “filtro iniziale”, affinché a questo strumento giuridico si avvicinasse solo una Clientela di fascia medio alta, e perché le professionalità coinvolte nelle varie fasi di costituzione, nonché i costi operativi sono ben più alti rispetto alle altre due Giurisdizioni.

Regime fiscale 
Seguendo il principio generale sulla fiscalità delle Fondazioni, anche il Lussemburgo ha previsto che le Fondazioni sia soggetta alle imposte SOLO per i redditi derivanti dall’eventuale attività commerciale, esonerando gli altri redditi. In questo caso, al momento della stesura dell’articolo, per le attività commerciali le imposte gravano per circa il 30% del reddito prodotto. La Fondazione Lussemburghese non paga l’IVA, le imposte sulla ricchezza o altre imposte nella misura in cui non ricevono reddito.

Costituzione ed amministrazione
La Fondazione Lussemburghese si costituisce con un Atto di Fondazione che deve essere redatto da un notaio. Nell’Atto di Fondazione devono essere descritti gli scopi umanitari e/o caritatevoli per i quali il/i Soci fondatori stanno costituendo questo strumento giuridico. Ovviamente deve essere indicato l’indirizzo della Fondazione ( che deve essere in Lussemburgo ) ed i nomi dei primi direttori (minimo tre ). Completa l’atto la destinazione del patrimonio della Fondazione in caso di liquidazione della stessa.  A differenza della Fondazione di Interesse Privato Panamense, la Fondazione Lussemburghese non gode della protezione della responsabilità limitata, il che significa che per le obbligazioni sociali, risponde in modo illimitato, coinvolgendo spesso nella responsabilità i suoi Amministratori

Il Fondatore/i ed il Capitale 
Il Fondatore o i Fondatori costituiscono una Fondazione Lussemburghese, apportando inizialmente, come abbiamo già detto un capitale di 250.000 Euro, che può essere conferito sia in denaro, ma anche in beni mobili o immobili.

Beneficiari
Un’altra differenza con i disposti normativi di altri Paesi, nella Fondazione di diritto Lussemburghese, i beneficiari non hanno diritti esecutivi contro la Fondazione stessa. Il che significa che c’è poca o nessuna protezione e nessun diritto di informazione per i beneficiari a meno che non siano coinvolti nella Fondazione sotto altri aspetti (come fondatore, direttore o membro del consiglio di vigilanza).

Consiglio di vigilanza
La Fondazioni Lussemburghese può prevedere, nell’atto di fondazione, la nomina di un Consiglio di Vigilanza, al quale può attribuire diversi poteri di controllo e/o di veto nelle delibere del Consiglio di Amministrazione. Tutte le funzioni ed i poteri del Consiglio di Vigilanza devono essere previsti nell’Atto di Fondazione.

Bilancio annuale
La Fondazione Lussemburghese è soggetta alla contabilità e deve depositare una rendicontazione ( bilancio) annualmente, anche in assenza di pagamento delle imposte.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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