Fiscalità,  Fiscalità internazionale,  Società estere,  Unione Europea

La frode “Carosello”

Una delle attività preliminari che facciamo all’interno di DIKE Consulting, è la due diligence del Cliente che si divide essenzialmente in due parti: la prima è una approfondita consulenza personalizzata finalizzata sia ad identificare con precisione le esigenze del Cliente al fine di individuare con esattezza quale sia la Giurisdizione e la forma societaria più idonea al suo business e la seconda è una verifica del tipo di attività che andrà a svolgere la società, dei nominativi dei Soci e degli Amministratori.

Tutto questo per dare il nostro miglior contributo al Cliente e per capire se l’utilizzo della Società estera sia propedeudico all’eventuale compimento di reati finaziari o tributari. In questo ultimo caso, non volendo essere in alcun modo coinvolti in sicure problematiche di natura penale e tributaria, non accettiamo il Cliente.

Infatti purtroppo da diversi anni, continuano a proliferare, nonostante l’incessante lavoro delle Polizie Tributarie dei vari Paesi dell’Unione Europea, quelle che vengono chiamate in gergo ” Frodi Carosello” o “Missing Trader Fraud”.

Dalla relazione annuale relativa al 2022 della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office (Eppo)) emerge che le operazioni a maggior rischio sono le frodi transfrontaliere in materia di Iva, Frode MTIC (Missing Trader Intra Community).

La frode IVA è una forma estremamente complessa di frode fiscale che si basa sull’abuso delle norme IVA per le transazioni transfrontaliere. I truffatori dell’IVA generano profitti per miliardi di euro eludendo il pagamento dell’IVA o richiedendo fraudolentemente il rimborso dell’IVA alle autorità nazionali.

La frode e i reati economici e finanziari sono una delle priorità dell’UE nella lotta contro la criminalità grave e organizzata nell’ambito  dell’EMPACT 2022-2025 .

La forma più comune di frode IVA è la frode intracomunitaria dell’operatore mancante (Missing Trader Intra Community (MTIC)). Il modello base di frode MTIC comporta attività organizzate e sofisticate che cercano di sfruttare le differenze nel trattamento dell’IVA nei diversi Stati membri dell’UE. I criminali creano una struttura di società e individui collegati in questi stati al fine di abusare delle procedure commerciali e di contabilità delle entrate sia nazionali che internazionali.

Questo reato si avvale della legislazione che consente l’esenzione dall’IVA per le negoziazioni transfrontaliere degli Stati membri: l’IVA viene applicata solo alle vendite all’interno di uno Stato membro all’aliquota nazionale applicabile. Ciò consente ai commercianti di importare merci senza contabilizzare immediatamente l’IVA. L’eventuale IVA addebitata sulle vendite dovrebbe essere dichiarata e versata all’autorità fiscale dello Stato membro. Nei casi MTIC semplici, i truffatori vendono i beni, addebitano l’IVA agli acquirenti senza versare il valore alle autorità fiscali.

Dalla relazione annuale relativa al 2022 della Procura europea si rileva  che le indagini attive legate a frodi Iva sono state 185, pari al 16.5% di tutte le indagini, ma il danno provocato rappresenta il 47% dei danni complessivi stimati, da cui si evince che il crimine più redditizio nell’Ue è la frode carosello, meccanismo di frode fiscale, in ambito Iva, la quale viene a costare annualmente circa 50 miliardi di euro per gli Stati membri.

La frode carosello avviene attraverso un’operazione fittizia o inesistente, mai concretamente effettuata, messa in essere con l’unico scopo di arrivare a poter detrarre crediti IVA inesistenti,  tra varie società UE appositamente create , le cosiddette “cartiere“,  dette anche “missing trader“,  che non svolgono concretamente alcuna attività commerciale, generalmente amministrate da un prestanome e poste in liquidazione dopo pochi mesi dalla loro costituzione (dette anche “commerciante scomparso”), interposte all’interno di una normale transazione commerciale tra un cedente ed un cessionario appartenenti a diversi Stati UE, che consente di realizzare un guadagno tramite un fittizio diritto a detrarre l’Iva sugli acquisti e termina nella richiesta di rimborso dell’Iva.

L’operazione fittizia o inesistente si concretizza nella vendita da parte della “cartiera“ che avviene applicando l’IVA e consente al cessionario  l’indebita detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Scopo della frode carosello è, quindi, consentire alla società beneficiaria di realizzare un credito erariale  su ciascuna operazione fittizia.

L’Iva non è versata dalla società cartiera, “commerciante scomparso”,  in sede di liquidazione Iva, mentre è portata in detrazione o richiesta a rimborso dall’acquirente.

Nello schema fraudolento, in meccanismi di frode più articolati, vi può anche essere una società filtro (buffer) che riceve la fattura dalla società cartiera e, a sua volta, fattura al successivo anello della catena.

La società cartiera (missing trader) generalmente non istituisce le scritture contabili obbligatorie ed omette la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie (redditi e Iva). Tutto questo comporta, ovviamente, una serie di pesanti sanzioni amministrative e penali. Basti pensare che, in Italia, Il reato di emissione di fatture di vendite false è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni e per questa fattispecie non ci sono soglie minime di punibilità.

Da tener presente che al fine di contrastare il meccanismo delle “frodi iva carosello” il Il legislatore fiscale italiano ha introdotto, tramite il comma 386, dell’articolo 1 della Legge del 30/12/2004 n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 lart.Art. 60-bis. – (Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta), in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente, relativa a cessioni,  effettuate a prezzi inferiori al valore normale, di beni individuati da appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze , su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode,  il cessionario e’ obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

L’art.1 del Decreto del 22/12/2005 – Min. Economia e Finanze – Adozione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – dispone:

1. La solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d’imposta, prevista dall’art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04);

b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);

c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);

d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma (v.d. 4012).

d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).

Ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, del DPR n. 633/72 lresponsabilità solidale del cessionario viene meno qualora questi possa dimostrare che: “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta“.

Per quanto attiene la legislazione italiana,  il Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto  – prevede fattispecie di reati che possono essere commessi nell’attuare le frodi carosello:

  • Per la società cartiera
FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS. N. 74/00SANZIONE
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni. Non si sono soglie minime di punibilità.
Omesso versamento di Iva, ex art. 10-terLa soglia di rilevanza penale è di 250.000 euro. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni
  • Per il cessionario
FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS. N. 74/00SANZIONE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documento per operazioni inesistenti, ex art. 2Reclusione da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni, se l’imposta evasa supera i 100.000 euro. Se l’imposta evasa è inferiore a tale soglia, pena da un minimo di 1 anno e mezzo a 6 anni.
Indebita compensazione, ex art. 10-quaterReclusione da sei mesi a 2 anni. Soglia minima di 50.000 euro di compensazioni.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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