Fiscalità internazionale,  Patrimonio,  Società estere

Limited Liability Company in Delaware

Abbiamo parlato i diversi articoli di questo blog della LLC del Delaware.

Torniamo sull’argomento delle LLC del Delaware, visto l’enorme successo che questa tipologia di società sta riscuotendo presso il nostri lettori, proprio per la semplicità sia di costituzione che di gestione che offre questa Società. Società che ben si adatta sia ad essere utilizzata sia come Holding capogruppo che come strumento giuridico a tutela del patrimonio.

Come dicevamo, abbiamo analizzato la fiscalità delle LLC del Delaware in questo articolo  e successivamente nella scheda riepilogativa di questa Giurisdizione  americana

Con questo articolo vogliamo sintetizzare le opportunità che può offrirvi una Limited Liability Company o LLC  del Delaware

Cominciamo dall’inizio.

CHE COS’È UNA LLC?

La LLC è una Società a responsabilità limitata: debiti e obbligazioni sono intestati alla LLC e non ai singoli Soci. Quindi i creditori sociali possono rivalersi  solo sulla Società e non sui Soci.

Il funzionamento di una LLC è più semplice rispetto ad altre Società come le Corporations, sia sotto l’aspetto formale che per quanto riguarda le obbligazioni e il trattamento fiscale.

Le LLC nacquero in USA negli anni 70 negli Stati del Wyoming e della Florida.

In seguito anche gli altri Stati regolamentarono la LLC e, pur con alcune differenze formali tra le leggi nazionali, le caratteristiche più importanti sono le stesse.

Oggi la maggior parte delle LLC viene aperta in Delaware, perché questo Stato ha sviluppato a fondo la materia del diritto societario sia a livello legislativo che giurisprudenziale.

COSTITUZIONE DI UNA LLC IN DELAWARE

Per costituire una LLC:

  • Sono sufficienti due Soci (Members), ma la LLC può essere costituita anche con Socio unico. Bisogna depositare un documento chiamato Articles of Organization (o Certificate of Formation o Certificate of Organization, a seconda degli Stati) presso la competente autorità statale, la Secretary of State, che provvederà ad autenticarlo in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Questo atto contiene il nome della Società, il nome di un Agente e l’indirizzo della Sede. L’ Agente è il soggetto che riceve documenti legali e invia notifiche ufficiali in nome e per conto della Società.
  • Bisogna pagare una tassa di registrazione
  • Bisogna farsi assegnare un numero fiscale
  • Non è richiesto un capitale minimo
  • Non è richiesto uno Statuto (Operating Agrrement o LLC Agreement), in quanto i Soci possono accordarsi su conferimenti e amministrazione con scritture private, successivamente alla data di costituzione. Tuttavia, quando la LLC abbia più Soci, lo Statuto diventa quasi irrinunciabile per ottimizzare la gestione della Società e i rapporti con i terzi. Inoltre, nelle LLC con un solo Socio viene per prassi redatta una Operating Declaration per agevolare i rapporti con i terzi, che spesso ne fanno richiesta. Lo Statuto è comunque un atto privato e non c’è obbligo di deposito presso Enti statali
  • La LLC non è sottoposta a controlli da parte di Enti statali, a meno che non eserciti attività connesse con il settore bancario, finanziario o sanitario. Pertanto non è generalmente presente la figura del revisore

SOCI

Come abbiamo visto, nella LLC i Soci non rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni sociali e godono di ampia autonomia per l’amministrazione della LLC. La legge stabilisce infatti che le disposizioni in essa contenute si applicano salvo patto contrario. In particolare:

  • Il socio non ha una responsabilità diretta per i debiti e le obbligazioni sociali.Tuttavia molti Stati ammettono la responsabilità dei Soci se:
    • il Socio confonde il proprio patrimonio con quello sociale: per es. confondendo conti bancari o usando il capitale sociale per spese personali;
    • la LLC ha agito in modo fraudolento: per es. ha richiesto prestiti sapendo di non poterli onorare;
    • i creditori hanno subito un danno per la condotta dei Soci e i beni sociali non sono sufficienti per il risarcimento
  • nominano gli amministratori, che possono essere anche esterni
  • deliberano con Assemblea annuale sulle materie più importanti (vendita della LLC, scioglimento, eventuale emissione di azioni ecc.) secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto o dagli accordi tra i Soci
  • I Soci possono cedere le proprie partecipazioni sociali senza cedere contestualmente il diritto di voto. In questo caso chi acquista le quote non sarà un Member ma un Economic Interest Holder, cioè titolare di interessi solo economici. Salvo diversa disposizione, la cessione della partecipazione sociale a terzi è possibile solo con il consenso preventivo di tutti i Soci
  • La titolarità delle quote sociali si chiama Ownership Interest o LLC interest o Percentage Interest in caso la partecipazione sia espressa in percentuale. Può essere previsto, anche se la legge non lo richiede,  un certificate che attesti il possesso delle quote.
  • La LLC non è soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Corporate Tax. Sono i Soci che pagano, attraverso la loro dichiarazione dei redditi, una Income Tax per i redditi prodotti dalla LLC.
  • LA LLC NON è soggetta al pagamento delle imposte negli USA, se il suo reddito è generato fuori dai territori USA

AMMINISTRATORI

  • L’amministrazione della LLC può essere gestita dai soci o delegata a terzi, anche esterni, Managers o Officers. In ogni caso i Soci possono sempre partecipare all’amministrazione. Gli amministratori sono eletti dai Soci, ma può accadere che sia solo un gruppo di Soci o uno solo a nominarli.
  • La legge consente generalmente agli amministratori di operare fornendo un consenso scritto e, sempre che siano rispettate le maggioranze prescritte, senza convocare necessariamente l’Assemblea. L’Assemblea può comunque tenersi anche con video conferenze o telefonicamente ed è ammesso il voto per delega.
  • Gli amministratori hanno l’obbligo di agire con la dovuta diligenza e nell’interesse della LLC (Duty of care), anteponendo quest’ultimo al proprio quando si verifichi una situazione di conflitto di interessi (Duty of loyalty). Le leggi di alcuni Stati hanno stabilito norme relative al conflitto di interessi, per es. il divieto di esenzione dalla responsabilità personale in caso di violazione del dovere di lealtà.
  • Gli amministratori, secondo la giurisprudenza delle Corti americane, sono esenti da responsabilità se hanno agito con prudenza e nell’interesse della LLC, a prescindere dal successo o meno delle azioni compiute e dai suggerimenti dei consulenti, se ritengano tali suggerimenti incorretti o inadeguati. Questo principio, chiamato Business Judgment Rule, è un principio fondamentale del diritto societario americano.
  • Gli amministratori sono responsabili solo verso i Soci, salvo i casi di insolvenza della LLC, nel qual caso la responsabilità si estende ai creditori sociali.

SCIOGLIMENTO DELLA LLC

Lo scioglimento e la liquidazione dI una LLC si svolgono con procedure semplificate e si verificano automaticamente in caso fallimento, recesso, morte o liquidazione anche di un solo Socio.

I Soci delibereranno lo scioglimento e un piano di liquidazione da inviare alla Secretary of State. Bisogna poi procedere alle notifiche ai creditori e l’attività della LLC non potrà proseguire oltre. La liquidazione prevede il pagamento prima dei creditori poi dei Soci.

Ai Soci possono essere assegnati in sede di liquidazione somme di denaro, beni materiali e immateriali.

Ricapitolando: 

  • Nella LLC i Soci non rispondono dei debiti sociali con il loro patrimonio
  • La costituzione e il funzionamento di una LLC prevede poche formalità
  • Non è richiesto un capitale minimo
  • I costi di registrazione sono contenuti
  • Può essere costituita anche con un solo Socio
  • L’amministrazione può essere affidata a terzi

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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