Limited Liability Partnership – LLP
Il 6 aprile del 2001 il Limited Liability Act 2000 entra in vigore in Inghilterra e nasce un nuovo strumento societario: la Limited Liability Partership ( LLP).
Questo tipo di struttura societaria nasce a seguito di numerose pressioni politiche, esercitate soprattutto dai professionisti inglesi che intendevano ottenere uno strumento che permettesse loro di continuare a prestare servizi professionali, senza l’incubo di dover esser trascinati in tribunale da qualche zelante cliente non troppo soddisfatto dell’operato, e veder, quindi, aggredito il proprio patrimonio, per far fronte ad una eventuale richiesta di risarcimento.
Lo scopo principale, per il quale la LLP è nata, è stato quello di garantire ai soci la possibilità di combinare una organizzazione flessibile unitamente ad una tassazione per trasparenza, garantendo, al contempo, una responsabilità limitata per le obbligazioni assunte. Tutto ciò è stato raggiunto attraverso il riconoscimento della personalità giuridica della LLP, in modo da separare il patrimonio dei singoli membri da quello della società. Ciascun membro verrà, infatti, chiamato a rispondere solo limitatamente all’ammontare del capitale apportato che, peraltro, non essendo stabilito un capitale minimo dalla legge, potrebbe anche essere pari a zero.
Prima della nascita della LLP, la normativa inglese prevedeva solo un particolare tipo di partnership, così come disciplinato dal Limited Partnerships Act 1907. Questo tipo di partnership non gode di personalità giuridica e i terzi contraggono sempre direttamente con i membri, i quali rispondono sempre in via personale delle obbligazioni assunte. Al contrario, una LLP è sempre una struttura societaria dotata di personalità giuridica e responsabilità limitata; le parti terze contrarranno direttamente con questa e mai con i singoli membri. Questi potranno essere chiamati a rispondere personalmente delle obbligazioni assunte solo in specifici casi.
Caratteristiche principali di una LLP
– La LLP gode di personalità giuridica.
– Sono necessari almeno due soci fondatori, che possono essere persone fisiche residenti in qualsiasi parte del mondo o persone giuridiche validamente registrare nel Regno Unito o altrove.
– La responsabilità dei membri è limitata al capitale della società.
– Nessun capitale minimo è richiesto dalla legge.
– In caso di insolvenza, i membri possono essere chiamati a rispondere direttamente solo in specifici casi previsti dalla normativa inglese (come in caso di negligence o breach of trust). A rispondere sarà solo il singolo membro a cui possa essere imputabile simile responsabilità, e non anche l’altro o gli altri eventuali membri.
– Non sussiste l’obbligo di avere dei direttori dal momento che ciascun membro, a meno che l’accordo non stabilisca diversamente, partecipa attivamente alla gestione della società.
– Il funzionamento della società e i rapporti tra i membri sono disciplinati dall’accordo di partnership. Tale documento non è soggetto a registrazione.
– La società è registrata presso la Companies House del Regno Unito.
– La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria e queste devono essere sottoposte a revisione contabile se si supera il volume di affari di 1.000.000 di sterline
– Almeno un membro dovrà essere designato come responsabile per la corretta tenuta delle scritture contabili.
– La società potrà stipulare contratti e acquistare proprietà sia in Inghilterra che all’estero.
L’utilizzo della LLP nella pianificazione fiscale internazionale
La normativa inglese prevede che la LLP venga tassata per trasparenza.
Di conseguenza, profitti, perdite e plusvalenze verranno tassati direttamente in capo ai membri, in relazione alla percentuale di partecipazione stabilita all’interno dell’accordo di partnership.
Ciò brevemente premesso, è di senz’altro interesse verificare in quali ipotesi un utilizzo corretto della LLP inglese possa consentire ai suoi membri di pianificare in modo vantaggioso la propria posizione fiscale.
I membri no-UK resident, conducendo un’attività economica fuori dal Regno Unito e, dunque, generando proventi che non hanno una fonte inglese, non saranno soggetti a tassazione in Inghilterra dal momento che tali profitti ricadono fuori dalla tassazione territoriale inglese.
I membri UK resident but not domiciled la cui attività economica è amministrata e controllata al di fuori dell’Inghilterra, a certe condizioni e, qualora la provenienza dei profitti non sia di origine inglese, non saranno soggetti a tassazione fino a quando i fondi non verranno rimessi su territorio inglese.
Premessa, dunque, la non provenienza inglese degli utili conseguiti, qualora i membri di una LLP siano persone fisiche non residenti in Inghilterra o persone fisiche residenti in Inghilterra ma non ivi domiciliate, o ancora società estere validamente registrate in qualsiasi parte del mondo, in virtù del principio della tassazione per trasparenza, non troverà applicazione la tassazione su base inglese. I membri dovranno, allora, andare a dichiarare nel loro stato di appartenenza eventuali utili conseguiti.
Premettendo dunque la non provenienza inglese dei fondi di una LLP, l’utilizzo di due società offshore come membri, grazie al loro particolare status che garantisce una imposizione fiscale prossima allo 0%, potrà essere preso in seria considerazione per eventuali operazioni di pianificazione fiscale. L’imposizione inglese sarà infatti minima e, dato il principio della tassazione per trasparenza, i membri offshore saranno soggetti al loro specifico regime impositivo che, nella fattispecie, sarà anch’esso prossimo allo zero.
Una struttura combinata, avente come membri una società inglese ed una società offshore, con percentuali di partecipazione previamente stabilite, la cui attività economica sia rivolta all’estero e il cui effettivo controllo avvenga fuori dal territorio inglese, soggiacerà ad una imposizione senz’altro vantaggiosa con l’ottenimento di un non indifferente risparmio fiscale.
Alla luce di quanto fino adesso esposto, risulta evidente come il corretto utilizzo di una LLP inglese, nelle sue varie forme di strutturazione, possa garantire un lecito e, senza dubbio, vantaggioso risparmio fiscale, senza nulla togliere, peraltro, alla rispettabilità di una struttura societaria comunitaria, quale quella inglese.
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