L’IVA nella formazione on line

Il fenomeno diffuso della formazione on line è sotto gli occhi di tutti. Da tanti anni questo nuovo modo di concepire la formazione, non più come un momento aggregativo, fatto in presenza dell’alunno, ma inteso come un momento di crescita individuale usufruibile nei momenti liberi della giornata/settimana, nell’orario prescelto e spesso con possibilità di poter rivedere la lezione per coglierne sfumature diverse o capire i passaggi più complessi, sicuramente ha cambiato le nostre vite. Ormai sul web è davvero tanta l’offerta di formazione, dai corsi per professionisti, a quelli di marketing, ai corsi per cryptovalute, fino a quelli di cucina, ai webinar, alle masterclass, ecc.. Sicuramente il fenomeno era già diffuso, ma la pandemia ha dato una notevole accelerata a questo business, tanto da farlo letteralmente esplodere. Sono moltissimi i milioni di euro che sono stati spesi, nel corso della pandemia per corsi on line e sono tantissimi, anche con fortune alterne, quelli che si cimentano in questa attività. Così come sono tantissimi quelli che ci richiedono una consulenza, per capire come gestire l’IVA specialmente se operano con un ‘azienda estera. Infatti la formazione a distanza, permette al formatore di vivere e risiedere in qualsiasi parte del mondo e di avere studenti negli angoli più remoti del pianeta. Meraviglioso no ? Se per i redditi l’argomento è presto risolto, nel senso che nel 99% dei casi le tasse si pagano nel Paese dove si riede, per quanto riguarda l’IVA, il discorso è più complesso, con tanto di interpretazioni, discussioni e leggende metropolitane. Ma le leggende si devono scontrare con la dura realtà, quando per realtà si intendono le norme fiscali italiane ed internazionali. Lo scopo di questo articolo è fare un po’ di chiarezza sul regime IVA a cui è sottoposta la formazione on line, ricordando che l’IVA nazionale è di fatto regolamentata e riscossa dallo singolo Stato, ma versata all’Unione Europea. La normativa Ai fini fiscali, nella definizione di commercio elettronico diretto (che ai fini IVA è assimilato alle prestazioni di servizi,) rientra la “fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza” (Allegato II alla Direttiva 2006/112/CE). Sul punto risulta opportuno precisare che il Regolamento UE n. 282/2011 (Allegato I), che chiarisce la portata della disposizione normativa contenuta nella citata Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che rientrano nel concetto di commercio elettronico diretto “tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente”. Allo scopo di comprendere in modo inequivocabile quanto contemplato all’interno del Regolamento UE n. 282/2011, va preso a riferimento anche quanto precedentemente delineato ad opera del Regolamento (CE) n. 1777/2005, che all’art. 12, proprio in tema di commercio elettronico diretto (ovvero servizi digitali), precisava che non rientrano in tale disciplina i “i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto”.   Regime IVA nel commercio elettronico diretto In base a quanto delineato dalle disposizioni normative comunitarie sembra ragionevole ritenere che rientrano nella disciplina IVA riservata al commercio elettronico diretto: Mentre non rientrano nella disciplina IVA riservata al commercio elettronico diretto: Quindi la discriminante per individuare se nel caso specifico si parli di commercio elettronico diretto o meno, è la presenza o meno “dal vivo” dell’insegnate nel momento dell’erogazione della formazione on line. Fatta questa importantissima premessa, andiamo a verificare l’applicabilità dell’IVA sulla formazione on line. L’IVA nel caso di B2B e B2C Dal punto di vista IVA, risulta necessario comprendere se i corsi online rientrino o meno nel concetto di commercio elettronico diretto soprattutto nei casi in cui siano resi nei confronti di privati consumatori (operazioni B2C), infatti: mentre nei rapporti B2C occorre fare la seguente distinzione: Commercio elettronico diretto nei rapporti B2B Il commercio elettronico diretto (relativo a cessione di beni immateriali ovvero digitali) nei rapporti B2B (quindi, fra soggetti passivi d’imposta) segue le regole ordinarie proprie individuate dal citato art. 7-ter del DPR n. 633/1972. Conseguentemente, le cessioni di beni digitali sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo ove è stabilito ai fini IVA il committente soggetto passivo IVA. Per rendere più facile questo concetto, abbiamo predisposto questa tabella con le norme di riferimento Paese del soggetto che eroga il servizio Paese del committente / soggetto passivo dell’imposta Tipologia di operazione ai fini IVA Normativa di riferimento Italia Italia Prestazione imponibile ai fini IVA Art. 7 – ter del DPR n. 633/72 Italia Paese UE Prestazione imponibile ai fini IVA nel Paese UE ove è stabilito il committente soggetto passivo IVA Art. 7 – ter del DPR n. 633/72 Italia Paese extra UE Prestazione imponibile ai fini IVA nel Paese UE ove è stabilito il committente soggetto passivo IVA Art. 7 – ter del DPR n. 633/72 Paese UE diverso dall’Italia Italia Acquisto imponibile ai fini IVA in Italia (applicazione del reverse charge) Art. 7 – ter del DPR n. 633/72 e artt. 46 e 47 del DL. n. 331/1993 Paese extra UE Italia Acquisto imponibile in Italia (emissione di autofattura da parte del committente italiano) Art. 7 ter e 17 del DPR n. 633/72 IVA nei rapporti B2B all’interno della UE Vediamo due casistiche diverse, e i conseguenti regimi IVA e profili operativi, nel commercio elettronico diretto B2B con controparti comunitarie. Esempio n. 1 Prestatore: Italiano (soggetto passivo IVA)Committente: Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’ItaliaRegime IVA: IVA del Paese della UE dove è stabilito il committenteProfili operativi: Esempio n. 2 Prestatore: Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’ItaliaCommittente: Soggetto passivo IVA stabilito in ItaliaRegime IVA: IVA in ItaliaProfili operativi: IVA nei rapporti B2B con soggetti extra UE Vediamo ora, invece, le casistiche nel commercio elettronico diretto B2B con controparti extra comunitarie. Esempio n. 1 Prestatore: Italiano (soggetto passivo IVA)Committente: Soggetto passivo IVA stabilito in un Paese extra-UERegime IVA: IVA (o altra imposta) del Paese extra-UEProfili operativi: Esempio n. 2 Prestatore: Soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UECommittente: Soggetto passivo IVA stabilito in ItaliaRegime IVA: IVA in ItaliaProfili operativi:autofattura da parte del soggetto italiano con l’indicazione “autofatturazione” (l’autofattura andrà emessa con riferimento al mese di ricezione della fattura). In caso di reverse charge in modalità elettronica, al fine di far venire meno l’obbligo di presentazione dell’ esterometro si dovrà utilizzare l’apposito codice “tipo documento”, che con effetto 1° gennaio 2021 è il seguente “TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”; Normativa Europea del commercio elettronico diretto nei rapporti B2C A seguito della Direttiva UE 2017/2455 del 5 dicembre 2017 (recepita totalmente nel D.Lgs. n. 45/2020), dal 1° gennaio 2019, entro il limite di 10.000 euro all’anno (valore totale al netto dell’IVA), i prestatori di servizi elettronici a privati consumatori di altri Paesi della UE devono applicare l’IVA del proprio Paese anziché quella del Paese del consumo. Qualora nel corso di un anno civile la soglia di euro 10.000 venga superata, si applicherà, a decorrere da tale data, il normale criterio impositivo IVA basato sul luogo di consumo (per meglio dire Paese di domicilio/residenza del committente privato consumatore). Si evidenzia, comunque, che tale disposizione è facoltativa. Resta la possibilità, da parte del prestatore, di optare per l’imposizione a destino. Prestatore: soggetto passivo IVA Italiano o stabilito in Italia Esempio n. 1 Committente: Privato consumatore italianoRegime IVA: IVA in ItaliaProfili operativi: Esempio n. 2 Committente: Privato consumatore (o assimilato) di altro Paese della UERegime IVA: IVA del Paese UE del committenteProfili operativi: Esempio n. 3 Committente: Privato consumatore (o assimilato) extra-UERegime IVA: IVA del Paese extra-UEProfili operativi: Prenota qui la tua consulenza personalizzata su Skype Prestatore: soggetto passivo IVA estero all’interno della UE Committente: Privato consumatore (o assimilato) italianoRegime IVA: IVA in ItaliaProfili operativi: Prestatore: Soggetto passivo extra-UE Committente: Privato consumatore (o assimilato) italianoRegime IVA: IVA in ItaliaProfili operativi: Il regime MOSS Allo scopo di semplificare gli aspetti operativi della territorialità IVA legata ai servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e prestati per via elettronica nei confronti di privati consumatori (o assimilati), l’Agenzia delle entrate, dal 1° ottobre 2014 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 settembre 2014), ha attivato la procedura per l’iscrizione al MOSS (“Mini one shop stop”). Si tenga presente che il MOSS torna applicabile nei rapporti B2C a livello UE (per un approfondimento in materia di MOSS) e che, conseguentemente, non si applica in regime interno (Italia), nonché per le operazioni nei confronti di privati consumatori (o assimilati) di Paesi extra-UE. Inoltre, risulta opportuno precisare che possono avvalersi del MOSS: Come scritto, il regime MOSS è facoltativo, ma qualora il soggetto passivo d’imposta decida di avvalersene dovrà applicarlo in tutti i Paesi della UE, tenendo presente comunque che l’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni. Si ricorda che il regime MOSS prevede un innovativo metodo di gestione degli adempimenti IVA realizzato dagli Stati della UE attraverso specifiche procedure informatiche. Optando per il MOSS, in pratica, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali anche se residenti o domiciliati in altri Paesi della UE. Conseguentemente, optando per tale MOSS non vi è la necessità di apertura di rappresentante fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione nei singoli Paesi della UE. Al regime del MOSS dedicherò un approfondimento successivamente. Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime. Noi di DIKE Consulting siamo qui per questo. Ricorda, il sapere è il primo passo verso la libertà finanziaria. Scegli “Estero Sicuro” e inizia il tuo viaggio oggi!