Per la UE commercialisti ed avvocati dovranno fare le spie
È possibile che i professionisti di fiducia del contribuente ( commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.. ) possano trasformarsi in delatori del Cliente stesso, andando a segnalare le sue operazioni sospette all’Autorità Fiscale ? Ebbene sì, accade anche questo in EU, in quella che sembra diventare sempre più una nave alla deriva, dove ogni Paese rema nella direzione più consona alle sue esigenze e dove non esiste una visione comune nel lungo termine. Parliamo della famigerata Direttiva 2018/822 dell’ Unione Europea, meglio nota come “DAC6” che dovrà trovare applicazione entro il primo luglio 2020. Al momento, il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2020 ha approvato in esame preliminare il decreto di attuazione della direttiva DAC6 recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. L’intento è rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli. Sono tenuti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate del meccanismo transfrontaliero gli intermediari e il contribuente. Ma cosa prevede nello specifico questa direttiva ? La direttiva prevede la trasformazione da alleato a carnefice del ruolo del professionista di fiducia, sia esso commercialista, avvocato, tributarista o consulente del lavoro. Ma ancheè normale che oltre ai professionisti summenzionati anche le banche o fiduciari, siano obbligati a segnalare i propri clienti all’ Agenzia delle Entrate qualora questi intendano evadere il fisco? La razionalità tenderebbe a dire di no. La delazione non rientra tra i compiti di un professionista, perché in questo modo l’ intermediario rischia di violare le più elementari regole deontologiche (privacy e segreto professionale); e perché diventa davvero difficile individuare di volta in volta il labile confine tra i consigli dell’ esperto che punta a far risparmiare il suo assistito facendogli pagare legalmente meno imposte e la volontà di violare la legge evadendo. Eppure quest’ ipotesi sta per diventare realtà. Peraltro a brevissimo. Per adesso l’ obbligo delatorio riguarderà solo le operazioni transfrontaliere, ma a breve potrebbe essere esteso anche a quelle domestiche. Per intenderci, potrebbe interessare una società italiana che si fonde o acquisisce un altro gruppo con sede in uno dei paesi a fiscalità agevolata della UE, ma anche una azienda che decide di spostare la sede legale fuori confine, per esempio in Olanda (come successo con Fca, Mediaset o Campari ) o ancora una multinazionale che procede a operazioni di riorganizzazione o ristrutturazione. Insomma, per adesso la normativa è circoscritta alle operazioni di aziende medio-grandi, ma in futuro il suo ambito di applicazione potrebbe essere molto più esteso. Come spesso succede in questi casi lo scopo che si tende a mettere in evidenza è il nobile scopo di ” combattere l’ evasione e incrementare la collaborazione tra le autorità fiscali dei vari Paesi Ue ” ma lo strumento individuato per raggiungerlo rischia di peggiorare la situazione. Il recepimento della direttiva Dac 6, infatti a parere di chi scrive, stravolge la funzione del professionista che deve rispettare delle regole deontologiche tra le quali l’ obbligo di riservatezza verso le attività dei clienti. A questo punto che faranno i commercialisti o gli avvocati tributaristi, visto che le sanzioni previste non sono leggere ? Infatti lo schema sanzionatorio, si rifà alla riforma delle sanzioni tributarie non penali del 1997 che riguardano le violazione degli obblighi degli operatori finanziari. E la forchetta va da un minimo di 2.000 a un massimo di 21.000 euro, alla quale si va a sommare un aumento del 50% per la mancata comunicazione. Come finirà ? Sinceramente è difficile dirlo, almeno fino a quando non sarà possibile visionare la norma italiana destinata a recepire la Direttiva Europea. Per adesso siamo fermi allo schema di decreto legislativo che è stato sottoposto alla procedura di consultazione pubblica conclusasi il 28 settembre del 2018. Nel resto d’ Europa, per adesso, solo Austria, Francia, Polonia e Slovacchia hanno pubblicato una norma definitiva e questo la dice lunga su quanto la materia sia complessa e suscettibile di contenziosi. Noi come sempre, cercheremo di seguire la vicenda e di informare prontamente i nostri lettori. Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime. 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