Quote societarie con intestazione fiduciaria e pignoramento presso terzi
L’articolo di oggi, prende in esame un caso deciso dal Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 3 giugno 2016, riportato dal Sole 24 Ore del 3/10/2016.
L’occasione mi è utile per ritornare su un’argomento già discusso parecchie volte sul questo blog. E cioè, riaffermare che il mandato fiduciario deve essere utilizzato come uno degli strumenti per la tutela del patrimonio e della privacy e non per eseguire operazioni “in frode” ai creditori o peggio al Fisco.
A titolo solo puramente esplicativo, senza entrare nel merito nella vicenda, ma squisitamente per cercare di rendere la stessa di facile comprensione anche per i non addetti ai lavori, indicherò con “good Company” la Srl acquirente delle quote societarie della seconda Srl, che chiamerò ” bad Company”.
La vicenda
In sostanza, una S.r.l. ( good Company ) dopo aver acquisito la titolarità del 100% delle quote di un’altra Srl, ( bed Company ) intestava la titolarità di queste quote ad una società fiduciaria. L’intestazione della quota veniva, quindi, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese.
La ” bed Company “, aveva dei debiti nei confronti di diversi soggetti. Alcuni di questi avevano già iniziato ad esperire le azioni esecutive. In particolare un creditore della “bad Company” aveva notificato un atto di pignoramento delle quote.
L’atto di pignoramento delle quote sociali era stato notificato un mese dopo l’intestazione delle quote della “bad Company” alla fiduciaria. La “bad Company” aveva allora chiesto al Conservatore di cancellare il pignoramento perché successivo al trasferimento delle partecipazioni. Il dubbio circa l’individuazione del legittimato passivo ( fiduciante o fiduciario ), indusse il Conservatore a rivolgersi al Giudice del Registro affinché emettesse gli opportuni provvedimenti.
Il Giudice del Registro di Torino ha dapprima verificato che l’atto di pignoramento presentato per la registrazione avesse i formali tipici previsti dalla Legge, quindi ha qualificato quella della società debitrice – “bed Company” – come una contestazione di inefficacia del pignoramento, che deriverebbe dalla notifica successiva all’intestazione fiduciaria. Pertanto il Giudice del Registro ha dichiarato che lo strumento utilizzato – opposizione al pignoramento – era in realtà uno strumento processuale errato, e che la causa si sarebbe dovuta incardinare davanti al Giudice delle Esecuzioni. Infatti solo il Giudice delle Esecuzioni ha la competenza di emettere l’ordine di cancellazione del pignoramento inefficace. Per questi motivi, la richiesta formulata dalla “bad Company” non poteva essere presa in considerazione.
Il Giudice di Torino ha anche chiarito che alla società fiduciaria è riconosciuta solo la legittimazione ad esercitare in nome proprio un diritto del mandante, che ne conserva l’effettiva titolarità. Quindi le azioni e le quote intestate a società fiduciarie non entrano a far parte del patrimonio della società fiduciaria, né possono essere sottratte ai creditori.
Il pignoramento deve farsi però nelle forme dell’articolo 543 del Codice di procedura civile, cioè del pignoramento presso terzi, al fine di accertare l’effettiva titolarità della partecipazione in capo al debitore o con la dichiarazione positiva della società.
Infatti, il mandato fiduciario ai sensi della Legge 23/11/1939 n. 1966 è “trasparente”, nel senso che la titolarità dei beni fiduciariamente intestati al mandatario appartiene, in realtà, al mandante/fiduciante. Da ciò ne consegue, che i beni intestati alla società fiduciaria possono essere aggrediti dal creditore del fiduciante, necessariamente attraverso le forme dell’espropriazione presso terzi, poiché il terzo ( società fiduciaria ) è titolare di una situazione soggettiva idonea a limitare la libera disponibilità dei cespiti da parte del debitore.
È ammesso il pignoramento delle quote societarie anche dopo la loro cessione ad una società fiduciaria. Ma esso è efficace solo se rispetta le forme del pignoramento presso terzi.
Il Giudice di Torino ha aggiunto che – siccome la società fiduciaria è legittimata ad esercitare in nome proprio i diritti del mandante – dovrà essere fatta a nome di essa sia l’intestazione della quota a registro delle imprese, sia l’eventuale dichiarazione che la fiduciaria è socio unico della società. Quando questa dichiarazione non è stata iscritta – cosa che era successa nella vicenda in esame – il Giudice del Registro deve ordinare d’ufficio l’iscrizione del fatto che la fiduciaria è socio unico.
In buona sostanza, il mandato fiduciario non è un’ escamotage per andare in frode ai creditori o al Fisco. Il mandato fiduciario è uno strumento giuridico efficace per la tutela del patrimonio e della privacy. Tale strumento deve essere sempre utilizzato nei modi corretti, atti a tutelare il fiduciante, previsti dalla Legge.
La protezione dei beni e del patrimonio si deve creare prima che accadano gli eventi “dolosi”.
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