Società estere ed art.73 TUIR
Come sempre dico nel corso delle mie consulenze costituire una società all’estero non è assolutamente vietato, anzi spesso e volentieri si traduce in un grande risparmio in termini di spese generali aziendali, per la possibilità di ottenere gli stessi servizi o gli stessi prodotti, ad un costo inferiore rispetto all’Italia.
Ma spesso vedo che i Clienti, arrivano da me con le idee abbastanza fuorviate da ciò che trovano su Internet e molti di loro sono convinti che avere una società estera significa poter fatturare prodotti o servizi dall’estero senza pagare le tasse italiane.
Ovviamente niente di più sbagliato !!
In questo blog, ho scritto già diversi articoli sull’esterovestizione e sull’errato uso delle società estere.
Infatti per essere considerata realmente una società estera, la società deve soddisfare alcuni criteri precisi, legati all’analisi dell’art. 73 del TUIR tra cui:
- Deve avere la sede legale e la gestione effettiva all’estero: la sede legale e la gestione della società devono essere all’estero. Da una prima lettura sembra quasi ovvio questo requisito, ma spesso si ci dimentica che una società estera, domiciliata in un business center o presso uno studio di un avvocato o commercialista estero, priva di dipendenti, linee telefoniche personali, utenze, hardware e software di proprietà, mobili, con la gestione effettiva fatta dall’estero, produce solo “carta”. Questo genere di società sono tutte esterovestite, perchè non hanno nessun requisito per poter operare.
2. Deve rispettare le normative locali relative alle tasse e alle leggi del lavoro.
3. Deve avere una presenza reale nel Paese estero, provata dalla presenza di uffici e di dipendenti.
Solo in questo modo la società potrà considerarsi fiscalmente residente all’estero e non avere obblighi legati alla tassazione delle imposte sui redditi in Italia.
Sul tema dell’esterovestizione delle società l’Agenzia delle Entrate ha da sempre avuto una fitta maglia di controlli, per cui se volete aprire una società estera, il consiglio è quello di affidarvi ad un professionista qualificato, che vi sappia seguire in tutti i passaggi, dalla costituzione alla gestione della vostra società.
Gli altri articoli del blog sull’esterovestizione sono:
Esterovestizione: nuove pronunce della Cassazione; Esterovestizione ed abuso del diritto; Esterovestizione e stabile organizzazione occulta; D&G cade l’accusa di esterovestizione
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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