Trasfer Pricing – Cassazione ultimissime
Abbiamo già parlato di Trasfert Pricing in un altro articolo del blog Sai cosa è il Transfer Pricing ? No ? Male ! per spiegare ai lettori come le strategie di elusione fiscale attuate fino a diversi anni fa siano ormai state abbondatemente superate da una serie di normative, sopratutto a carattere internazionale, riprese poi dai singoli ordinamenti.
Nonostante ciò, giocando sul fatto che dato che i bei ricordi sono difficili da dimenticare ancora oggi molti pseudo consulenti, sopratutto operanti nel web, consciamente o per semplice ignoranza, suggeriscono ai loro Clienti di attuarle, mettendoli a serio rischio.
Peraltro, strettamente collegato al concetto di trasfert Pricing, l’OCSE ( a cui l’Italia aderisce ) da istituito uno strumento, di cui abbiamo parlato negli articoli: BEPS – Base Erosion and Profit Shifting, OCSE BEPS – 12 paradisi fiscali riabilitati e L’ Albania aderisce al BEPS .
Adesso nuova stretta della Cassazione sul Transfer Pricing.
Infatti, il fisco può negare la deduzione di costi che ritiene fuori mercato sull’utilizzo del marchio dell’azienda controllante; ma non solo: le norme antielusive si applicano anche ai beni immateriali.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 9615 del 5 aprile 2019, ha respinto il ricorso di una Spa. La sezione tributaria ha interpretato in senso sfavorevole alle imprese l’articolo 110 del Tuir. In particolare, ad avviso dei Giudici della Corte, la normativa in esame non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del “transfer pricing” (spostamento d’imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in se considerato, sicchè la prova gravante sull’amministrazione finanziaria riguarda non il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c., ed in materia di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall’art. 9 Tuir.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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