Utili da Società residenti in Stati a fiscalità privilegiata. Esenzione al 50%
L’art. 1, commi 1007, 1008 e 1009, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 S.O. (“Legge di bilancio 2018”) ha apportato alcune rilevanti modifiche al regime di tassazione dei dividendi provenienti da società residenti in Stati a fiscalità privilegiata ( c.d. Black List )
In sostituzione della vecchia normativa che prevedeva la tassazione integrale, le nuove disposizioni prevedono un esenzione al 50% degli utili percepiti a condizione che sia dimostrato l’effettivo svolgimento, da parte della società non residente, di un’attività industriale e commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.
A tal fine l’insediamento genuino può essere provato tramite presentazione all’Agenzia delle Entrate di un interpello preventivo oppure conservando l’opportuna documentazione da esibire in caso di verifica segnalando in questo caso nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi che non si è presentato l’interpello.
Al soggetto residente percettore degli utili è riconosciuto un credito d’imposta per le imposte assolte dalla partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili percepiti e nel limite dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Un’ulteriore disposizione introdotta dalla Legge di bilancio 2018 consente di superare gli effetti penalizzanti dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E del 4 agosto 2016. Tale interpretazione prevedeva l’integrale tassazione degli utili se la controllata estera si qualificava come residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato al momento della percezione degli utili, indipendentemente dal periodo di formazione.
Con le nuove disposizioni viene stabilito che non si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato:
- Gli utili percepiti successivamente al periodo in corso il 31 dicembre 2014, ma formatisi in periodi nei quali la società estera non era considerata Black list ai sensi del DM 21 novembre 2001.
- Gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso il 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato, ma percepiti in periodi d’imposta in cui la società estera si qualifica come tale ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR.
Riteniamo utile ricordare l’esclusione dall’elenco dei paesi a fiscalità privilegiata (ossia con un livello nominale di tassazione inferiore del 50% a quello applicato in Italia) dei Paesi aderenti all’Unione Europea ovvero di quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni ribadendo a riguardo l’importante valenza dell’utilizzo proprio di tali giurisdizioni nell’attività di pianificazione societaria internazionale.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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